Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1974 al 27 marzo 2025. Leggi il testo vigente →

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

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con decorrenza dal 1 gennaio 1974

Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ha disposto (con l'art. 100, comma 2) che "Per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtu' dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e relativi a periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1974 rimangono in vigore gli articoli 174, 175, 178, 180 e 183 del citato testo unico". Ha inoltre disposto (con l'art. 104, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1974 al 27 marzo 2025

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 53/1971

    Questione inammissibile
    16 marzo 1971

    dichiara manifestamente inammissibili, in quanto proposte da organi non giurisdizionali, le questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARE…

    Art. 76 cost. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 84 Testo unico imposte dirette

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 153/1963

    Questione infondata
    27 novembre 1963

    Vedi: Ord. 24/56 D

    Art. 70 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 175 Testo unico imposte dirette

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 114/1963

    Questione infondata
    4 luglio 1963

    Gli uffici finanziari applicarono l'art. 109 del R.D. 11 luglio 1907, n. 560, come se esso contenesse un potere e non un obbligo di iscrizione provvisoria, ma questa prassi amministrativa, di per sé, e la stessa opinione della commissione ministeriale che esaminò l'attuale T.U. 1958, n. 645, non bastano a infirmare l'interpretazione che s'è data delle leggi anteriori al 1958.

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 175 Testo unico imposte dirette · Art. 49 Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 100 parole tolte in 4 capoversi.

tolto: Iscrizione provvisoria in base ad accertamenti non definitivi

tolto: Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi sono iscritte a titolo provvisorio, nei ruoli:

tolto: a) dopo sessanta giorni dalla trasmissione del ricorso del contribuente alla commissione tributaria di primo grado, per la meta' dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato dall'ufficio;

tolto: b) dopo la decisione della commissione tributaria di primo grado, per i due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato dalla commissione stessa c) dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado, per l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato da questa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ha disposto (con l'art. 100, comma 2) che "Per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtu' dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e relativi a periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1974 rimangono in vigore gli articoli 174, 175, 178, 180 e 183 del citato testo unico". Ha inoltre disposto (con l'art. 104, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art175 · fonte del testo

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