Corte costituzionale

Sentenza n. 114/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/1963 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 175 del

T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvate con D.P.R. 29

gennaio 1958, n. 645, promossi con due ordinanze emesse il 28 novembre

1961 dalla Commissione provinciale delle imposte dirette di Latina sui

ricorsi di Lollobrigida Luigia e Skofic Drago Milko contro l'Ufficio

distrettuale delle imposte dirette di Latina, iscritte ai nn. 178 e 179

del Registro ordinanze 1962 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 293 del 17 novembre 1962.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e di costituzione in giudizio di Lollobrigida Luigia e Skofic

Drago Milko;

udita nell'udienza pubblica del 5 giugno 1963 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

uditi l'avv. Giovambattista Adonnino, per Lollobrigida Luigia e

Skofic Drago Milko, e il sostituto avvocato generale dello Stato

Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Latina

iscriveva a ruolo, alla fine del 1960, la metà del reddito della

signora Luigia (detta Gina) Lollobrigida in Skofic che esso aveva

accertato per il 1957: ciò in applicazione dell'art. 175, lett. a, del

D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, T.U. sulle imposte dirette.

La signora Lollobrigida ricorreva prima alla Commissione

distrettuale, poi alla Commissione provinciale delle imposte dirette

eccependo fra l'altro l'illegittimità costituzionale del predetto art.

175 del T.U. sulle imposte dirette. La Commissione provinciale

accoglieva l'eccezione e con ordinanza 28 novembre 1961, pervenuta a

questa Corte il 19 ottobre 1962 e ritualmente notificata e pubblicata,

sollevava la questione di legittimità costituzionale dello stesso art.

175, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, per eccesso

di delega rispetto agli artt. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e 49

della legge 11 gennaio 1951, n. 25, di delegazione.

La Commissione provinciale, accennato rapidamente alla rilevanza

della questione, ne assume la non manifesta infondatezza: la

disposizione impugnata, rendendo obbligatoria, dopo i 60 giorni dal

ricorso del contribuente alla Commissione distrettuale, l'iscrizione

provvisoria fino al 50 per cento del reddito accertato dall'ufficio,

conterrebbe una norma nuova: infatti le leggi, di cui il Governo era

stato delegato a coordinare le disposizioni, prevede vano soltanto

un'iscrizione facoltativa per l'ufficio.

2. - La signora Lollobrigida, costituitasi con deduzioni depositate

il 7 dicembre 1962, rileva come la delegazione di potestà legislativa

contenuta nel predetto art. 63 della legge n. 1 del 1956, benché molto

ampia, non consentisse al Governo di rendere obbligatoria per la metà

dell'imponibile quell'iscrizione provvisoria che, secondo l'art. 109,

n. 3, del R. D. 11 luglio 1907, n. 560, era soltanto facoltativa e

limitata alla somma proposta dall'ufficio. Il Governo poteva solo

eliminare le disposizioni contrastanti coi principi contenuti nelle

leggi n. 25 del 1951 e n. 1 del 1956, apportare modifiche per un

migliore coordinamento delle disposizioni vigenti, adattare le

disposizioni alle esigenze di semplificazione nell'applicazione dei

tributi e di una razionale organizzazione dei servizi, perfezionare le

norme concernenti l'attività dell'amministrazione finanziaria ai fini

dell'accertamento dei redditi: poteri, tutti questi, nei quali

evidentemente non rientrerebbe l'innovazione introdotta con la norma

impugnata.

3. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenendo a mezzo

dell'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 30 marzo

1962, nega, anche nella successiva memoria depositata il 22 maggio

1963, l'illegittimità costituzionale della norma impugnata; la quale

non poteva riprodurre alla lettera l'art. 109, n. 3, del R. D. 11

lugho 1907, n. 560, perché nel frattempo, e ciò con le leggi 11

gennaio 1951, n. 25, e con lo stesso T.U. sulle imposte dirette, era

cambiato il vecchio sistema (stabilità pluriennale dell'accertannento,

determinazione preventiva del reddito annuale tassabile, ruoli

principali e suppletivi) essendosi introdotto il sistema della

dichiarazione annuale dei redditi e della tassazione a consuntivo

(sentenza n. 30 del 1961).

D'altra parte, non sarebbe esatto che la norma impugnata abbia

trasformato in obbligo una pretesa facoltà dell'ufficio poiché l'art.

109, n. 3, del R. D. 11 luglio 1907, n. 560, usava una formula analoga

a quella della norma impugnata ("iscrive ecc.").

Quanto poi alla misura della somma da iscrivere in via provvisoria,

l'art. 109, n.3, esigeva l'iscrizione per tutto l'imponibile accertato

non definitivamente dall'ufficio: di conseguenza la norma impugnata,

limitando l'iscrizione alla metà dell'imponibile, non fa che attenuare

l'onere del contribuente.

Anche ammesso che si sia trasformata in obbligo una facoltà

dell'ufficio, ciò - secondo l'Avvocatura dello Stato - non sarebbe

motivo di illegittimità costituzionale. Infatti la delegazione,

contenuta nell'art. 63 della legge n. 1 del 1956, autorizzava il

Governo, non soltanto a coordinare le norme vigenti, ma anche ad

apportare "modifiche" in relazione a diverse esigenze. Perciò il

Governo non sarebbe fuoriuscito dai criteri direttivi posti dalla legge

di delegazione: infatti la norma impugnata, imponendo l'iscrizione nei

limiti di misure precise e diverse a seconda della maggiore e minore

sicurezza dell'accertamento, risponderebbe all'esigenza di garantire il

gettito tributario e, insieme, di attuare il nuovo sistema della c.d.

commisurazione e consuntivo (art. 4 del T.U. citato) con vantaggio del

contribuente: esigenza che sta alla base dell'amplissima delegazione

contenuta nell'art. 63 della legge n. 1 del 1956.

4. - La difesa della signora Lollobrigida, in una memoria

depositata il 22 maggio 1963, pur ammettendo che la formula usata

nell'art. 175 del T.U. è simile a quella contenuta nell'art. 109, n.

3, del R.D. n. 560 del 1907, rileva che tuttavia la prima norma ha

profondamente innovato rispetto alla seconda: infatti, quando vigeva

l'art. 109, l'ufficio poteva iscrivere la somma che a lui sembrasse

opportuna, mentre con l'art. 175 gli impone di iscrivere per la metà

dell'imponibile provvisoriamente accertato: perciò quanto alla misura

della cifra da iscrivere vi sarebbe stata innovazione, non consentita

dalla legge delegante.

Infatti è vero che il Governo poteva apportare modifiche, ma le

modifiche, nel campo della riscossione, dovevano essere meramente

formali, non sostanziali, poiché l'art. 63 a questo proposito parla

solo di coordinamento e di semplificazione: dato che la norma impugnata

si riferisce alla riscossione e non all'accertamento (rispetto al quale

la legge delegante consentiva modifiche sostanziali), essa sarebbe

illegittima per eccesso di delega. Del resto - conclude la difesa della

signora Lollobrigida - anche se fossero state consentite innovazioni

sostanziali, queste si sarebbero dovute attuare secondo i principi

delle due leggi preesistenti n. 25 del 1951 e n. 1 del 1956, come

direbbe anche una sentenza della Corte costituzionale (n. 30 del 1961):

e invece queste due leggi non contengono alcun principio relativo alla

materia dell'iscrizione provvisoria, mentre la norma impugnata,

impedendo di distinguere fra contribuente e contribuente, non varrà

certo a semplificare né a razionalizzare l'applicazione dei tributi.

5. - È pervenuta inoltre un'analoga ordinanza della stessa

Commissione provinciale delle imposte dirette di Latina, emessa nella

medesima data, su ricorso del dr. Skofic, marito della signora

Lollobrigida.

6. - Nella discussione orale la parte privata ha ripetuto le

proprie argomentazioni, mentre l'Avvocatura dello Stato ha ribadito i

suoi rilievi: in particolare ha rilevato che l'espressione la "somma da

esso proposta", contenuta nell'art. 109, n. 3, del R.D. del 1907, n.

560, significa, secondo la terminologia del tempo, "somma da esso

provvisoriamente accertata". Considerato in diritto :

1. - Le due cause, avendo ad oggetto la medesima questione di

legittimità costituzionale, sono state discusse congiuntamente e

devono essere decise con unica sentenza.

2. - Si denuncia l'art. 175 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645,

del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, perché esso avrebbe reso

obbligatoria per gli uffici delle imposte quell'iscrizione provvisoria

che era invece facoltativa secondo la legislazione precedente (art. 109

del R.D. 11 luglio 1907, n. 560): innovazione che, a parere del giudice

di rinvio e della parte privata, non era consentita dalla legge

delegante (spec. art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1).

La questione è infondata: non è esatto che, secondo la

legislazione anteriore al 1958, gli uffici finanziari avessero la

facoltà, e non l'obbligo, di iscrivere nei ruoli l'imposta

corrispondente ad un reddito contro il cui accertamento il contribuente

avesse ricorso da da più di 60 giorni.

Infatti la norma denunciata (art. 175 del T.U.) e quella

preesistente (art. 109 del R. D. 1907, n. 560) si esprimono in termini

analoghi ("iscrive", "sono iscritte"): perciò, se la prima contiene

un obbligo di iscrizione, deve ritenersi che la seconda facesse

altrettanto.

Inoltre l'art. 109 del R.D. del 1907, n. 560, era norma di

attuazione dell'art. 58 del T.U. 24 agosto 1877, n. 4021, e questo era

esplicito nello stabilire che i ruoli dovevano essere formati "con i

redditi nuovi od aumenti risultanti... dalle iscrizioni e

rettificazioni fatte dall'agente, sebbene contestate dal contribuente,

quando siano trascorsi sessanta giorni da quello" di trasmissione del

ricorso.

Del resto il predetto art. 58 del T.U. del 1877, n. 4021, derivava

a sua volta dall'art. 9 della legge 14 giugno 1874, n. 1940, e questo

ultimo dagli artt. 11 e 12 della legge 28 maggio 1867, n. 3719: legge

che introduceva un sistema per cui il nuovo accertamento dava luogo

senz'altro all'iscrizione nei ruoli e la spedizione di questa non era

più sospesa quando fossero passati 30 giorni dall'eventuale ricorso

del contribuente. La legge era stata emanata proprio allo scopo di

evitare che tale ricorso sospendesse l'efficacia del nuovo accertamento

e perciò in essa, tutta improntata all'automaticità dell'iscrizione,

non v'era campo per un potere discrezionale dell'amministrazione

finanziaria: l'agente "proponeva" una cifra corrispondente a quel che

riteneva fosse il reddito effettivo (art. 11 della legge citata), ed

essa era sottoposta a revisione, poi iscritta nei ruoli.

Il che prova come l'espressione "somma proposta", conservata

nell'art. 109 del R.D. del 1907, n. 560, non alludesse al potere di

iscrivere una somma diversa dal reddito provvisoriamente accertato:

ciò che trova conferma anche in altre disposizioni dello stesso R.D.

del 1907 e di altre leggi fiscali.

3. - Vero è che gli uffici finanziari applicarono l'art. 109 come

se esso contenesse un potere e non un obbligo di iscrizione

provvisoria; ma la prassi amministrativa, di per sé, e la stessa

opinione della Commissione ministeriale, che esaminò l'attuale T.U.

del 1958, n. 645, non bastano a infirmare l'interpretazione che s'è

data delle leggi anteriori al 1958 e che trae conforto del loro stesso

dettato, dai motivi che le ispirarono e dalla loro successione nel

tempo.

4. - Per concludere, l'art. 175, lett. a, del T.U. del 1958, n.

645, differisce dall'art. 109 del R.D. del 1907, n. 560, solo in

questo: ora l'ufficio iscrive soltanto una parte della somma che

avrebbe iscritta prima del 1958. L'innovazione giova al contribuente e

perciò non è tale da valicare i confini posti con la legge di

delegazione: confini che, anche ad avviso della parte privata, erano

molto ampi, ammettendo modifiche delle leggi preesistenti, e che, se

non consentivano al Governo un aumento dell'onere di cui la legge

anteriore gravava il contribuente, ne permettevano tuttavia una

diminuzione: il che appunto è avvenuto colla norma impugnata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 175 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, T.U. sulle imposte

dirette (recante norme sull'iscrizione provvisoria dei redditi),

proposta, con le ordinanze di cui in epigrafe, in relazione agli artt.

49 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, e 63 della legge 5 gennaio 1956,

n. 1, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 27 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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