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[1]Esenzioni

[2]Sono esenti dall'imposta:

  • a)le societa' cooperative di lavoro e di consumo e loro consorzi, le societa' cooperative indicate dalla lettera i) dell'art. 84 e le societa' cooperative di servizi tra coltivatori diretti, a condizione che il capitale sociale versato non superi i quattro milioni di lire ed il patrimonio imponibile non superi gli otto milioni e che negli statuti siano espressamente previste le condizioni indicate all'art. 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. L'esenzione non si applica quando l'Amministrazione finanziaria constati che le condizioni indicate alle lettera a) e b) del predetto art. 26 non sono state, in fatto, osservate negli ultimi cinque anni;
  • b)le societa' cooperative a responsabilita' illimitata sempreche' forniscano beni, servizi ed occasioni di lavoro soltanto ai propri soci e non compiano operazioni con estranei oltre i limiti in cui sono espressamente previste dalle leggi speciali;
  • c)le regioni, le province, i comuni e relativi consorzi e le camere di commercio;
  • d)le aziende dello Stato, di cui agli articoli 145 e 146 del Regolamento sulla contabilita' dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' quelle delle regioni, delle province e dei comuni e relativi consorzi, in quanto gestiscano di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico;
  • e)i consorzi di bonifica, miglioramento, irrigazione e per opere idrauliche e le partecipanze e universita' agrarie;
  • f)l'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali, la gestione I.N.A.-Casa, gli istituti autonomi per le case popolari e le aziende autonome di case popolari dipendenti da regioni, province, comuni e relativi consorzi;
  • g)le opere pie, gli enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale e le societa' di mutuo soccorso;
  • h)gli istituti di istruzione che non hanno scopo di lucro, i corpi scientifici, le accademie, le fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali e gli istituti di studio e di sperimentazione di interesse generale non aventi fini ne' attivita' di lucro;
  • i)gli enti il cui fine e' equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione.

Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 6 aprile 1963

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 47/1986

    Questione infondata
    12 marzo 1986

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 151, lettera d), del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette), sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega rispetto agli artt. 63 e 24 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, dalla Commissione tributaria centrale (reg. ord. n. 368/1978), nella p…

    Art. 76 cost. · Art. 151 Testo unico imposte dirette · Art. 63 Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria · Art. 24 Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art151 · fonte del testo

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