Corte costituzionale

Sentenza n. 47/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/03/1986 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 151, lettera

d), del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (approvazione del testo unico

delle leggi sulle imposte dirette) in relazione agli artt. 63 e 24

della legge 5 gennaio 1956, n. 1, promosso con ordinanza emessa in data

9 dicembre 1977 dalla Commissione tributaria centrale di Roma sui

ricorsi riuniti proposti dall'Ufficio distrettuale delle imposte

dirette di Gallarate, iscritta al n. 368 del registro ordinanze 1978 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 285 dell'anno

1979;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 9 dicembre 1977 la Commissione

tributaria centrale ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., per eccesso di delega

rispetto agli artt. 63 e 24, legge 5 gennaio 1956, n. 1 (norme

integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione

tributaria), dell'art. 151, lettera d), del d.P.R. 29 gennaio 1958, n.

645 (approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette),

nella parte in cui assoggetta a separata tassazione, ai fini

dell'imposta sulle società, le aziende dei comuni che non gestiscono

di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico, ma

operano in regime di libera concorrenza.

2. - Premesso che la controversia concerneva la legittimità degli

accertamenti operati, ai fini dell'imposta sulle società relative agli

anni dal 1966 al 1969, dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette

di Gallarate, il giudice a quo espone che, secondo la disciplina

dettata dall'art. 2, r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578, le aziende

municipalizzate, anche se prive di personalità giuridica, ma dotate

solo di autonomia patrimoniale, si configuravano come soggetti passivi

di imposizione tributaria. E ciò, in conformità del principio di

tassazione separata per ogni singola azienda di cui all'art. 13,

secondo comma, legge 8 giugno 1936, n. 1231, cui facevano riscontro

gli artt. 2 e 8, d.P.R. 5 luglio 1951, n. 573, sulle dichiarazioni

annuali dei redditi. A tale quadro normativo - continua l'ordinanza -

fece riferimento la legge 6 agosto 1954, n. 603 che, all'art. 1,

istituendo l'imposta sulle società, richiamò per l'individuazione dei

soggetti passivi gli enti di cui al menzionato art. 8 del d.P.R. n.

573 del 1951, e dunque assoggettò al tributo anche le aziende che,

come quella in questione, fossero state istituite da altri enti con

finalità proprie ed autonomia di gestione e di bilancio.

3. - Senonché, la successiva legge 5 gennaio 1956, n. 1 (norme

integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione

tributaria), introdotto il "principio della unicità della tassazione

per enti anziché per separate aziende", abrogò il menzionato art. 13,

secondo comma, della legge n. 1231 del 1936 (art. 24) ed autorizzò il

Governo ad emanare testi unici per le imposte dirette, eliminando le

disposizioni in contrasto con i principi contenuti nella legge n. 25

del 1951 e con la stessa legge n. 1 del 1956 (art. 63). In esecuzione

di tale delega, fu emanato il testo unico delle imposte dirette di cui

al d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, il cui art. 145 identificò i

soggetti passivi dell'imposta sulle società in quelli tassabili in

base al bilancio. L'art. 151, lettera d), peraltro, dettando una norma

analoga a quella di cui all'art. 3, n. 3, della precedente legge n. 603

del 1954, escluse dall'imposta in esame, tra le aziende dello Stato,

delle regioni, delle province e dei comuni, solo quelle che gestissero

di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico, in tal

modo riconoscendo, in contrasto col principio della unicità della

tassazione per enti introdotto dalla legge di delegazione, la

soggettività tributaria delle aziende in esame separata da quella

degli enti cui fanno capo allorché il servizio pubblico non fosse

esercitato in regime di monopolio ma di libera concorrenza. Da qui il

dubbio sulla violazione dell'art. 76 Cost. a causa del contrasto tra la

disciplina adottata con la disposizione denunciata ed i principi e

criteri direttivi fissati nella legge di delegazione, fra cui quello

"concernente la unicità di tassazione per enti e non più per aziende

separate". È incidentale in ordinanza l'affermazione che la precedente

lettera c) dell'art. 151 esclude dalla stessa imposta gli enti di

appartenenza.

4. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in

giudizio tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione

venga dichiarata manifestamente infondata.

In atto di intervento si nega anzitutto che l'abrogazione dell'art.

13, legge 8 giugno 1936, n. 1231 ad opera dell'art. 24, legge 5

gennaio 1956, n. 1, abbia prodotto il risultato dell'introduzione del

"principio della unicità di tassazione per enti e non più per

separate aziende"; quantomeno non ai fini dell'imposta sulle società,

posto che l'art. 13 della legge n. 1231 del 1936 riguardava i redditi

di ricchezza mobile e non l'imposta sulle società, istituita soltanto

con legge 6 agosto 1954, n. 603.

In secondo luogo, si osserva che la censura mossa dal giudice a quo

viene sostanzialmente prospettata nei termini di una pretesa disparità

di trattamento fra le aziende dei comuni che esercitano servizi di

interesse pubblico a seconda che operino in regime di monopolio ovvero

di libera concorrenza. E si afferma che l'assoggettamento a tributo

nella seconda ipotesi, lungi dall'integrare un'irragionevole disparità

di trattamento, vale invece proprio ad evitare che sia riservato lo

stesso trattamento ad attività economiche che vengono esplicate in

diverse situazioni di mercato, posto che il riconoscimento di

un'agevolazione ad un'azienda municipalizzata che si pone in

concorrenza con i privati imprenditori integrerebbe un trattamento

privilegiato nei confronti di questi ultimi sicuramente

ingiustificabile. Considerato in diritto :

1. - L'art. 151, lettera d), del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645

(testo unico delle leggi sulle imposte dirette) dispone esplicitamente

l'esenzione dall'imposta sulle società esclusivamente per le aziende

dei Comuni (oltre che dello Stato, delle Regioni e delle Province) che

"gestiscono di fatto in regime di monopolio servizi di interesse

pubblico". Argomentando a contrario, l'ufficio distrettuale delle

imposte dirette di Gallarate reputò che, quindi, fosse assoggettata

all'imposta in parola la farmacia municipalizzata del Comune di Somma

Lombardo, in quanto condotta, viceversa, in regime di concorrenza.

Secondo la Commissione tributaria centrale, la disposizione

applicata nella specie dall'ufficio delle imposte dirette sarebbe

costituzionalmente illegittima "in riferimento all'art. 76 Cost. per

eccesso di delega rispetto agli artt. 63 e 24 della legge 5 gennaio

1956, n. 1" (norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25 sulle

perequazioni tributarie). Vero è - si legge in ordinanza - che sin dal

1925, e precisamente in virtù dell'art. 2 del regio decreto n. 2578

del 15 ottobre di detto anno (testo unico della legge sull'assunzione

diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province), le

aziende municipalizzate con autonomia patrimoniale, ancorché prive di

personalità giuridica, e gestite in regime di concorrenza, erano

considerate soggetti passivi di imposizione tributaria, ma vero

altresl' che la disciplina prevedeva anche la tassazione separata per

aziende, stabilita con l'art. 13, cpv, della legge 8 giugno 1936, n.

1231 (in tema di interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle

imposte dirette) e ribadita, sia con gli artt. 2 e 8 del regio decreto

5 luglio 1951, n. 573 (testo unico delle norme sulla dichiarazione

unica annuale dei redditi), sia con l'art. 1 della legge 6 agosto 1954,

n. 603 (istituzione di un'imposta sulle società e modificazioni in

materia di imposte dirette sugli affari). Senonché - soggiunge il

giudice rimettente -, la legge 5 gennaio 1956, n. 1 che autorizzava il

Governo ad emanare testi unici per le diverse imposte dirette, ma col

preciso onere di eliminare "le disposizioni in contrasto con i principi

contenuti... nella presente legge" (art. 63), abrogando esplicitamente

"il secondo comma dell'art. 13 della legge 8 giugno 1936, n. 1231",

aveva travolto il principio della tassazione separata per aziende, e

perciò introdotto implicitamente l'opposto principio dell'unicità

della tassazione per enti, e non già per aziende separate. Ne consegue

- conclude l'ordinanza - che la disposizione di cui all'impugnato art.

151, lettera d), del d.P.R. n. 645 del 1958 assoggettando all'imposta

sulle società le aziende municipalizzate gestite in regime di

concorrenza, è viziata per eccesso di delega, in quanto il legislatore

delegato ha reintrodotto il principio della tassazione separata, che il

legislatore delegante aveva soppresso.

2. - La questione non è fondata.

Oggetto della controversia che ha dato motivo alla censura di

illegittimità costituzionale è l'assoggettabilità, o meno,

all'imposta sulle società delle aziende dei Comuni (oltre che dello

Stato, delle Regioni e delle Province), le quali gestiscano in regime

di concorrenza servizi di interesse pubblico. Il giudice a quo ritiene

che, avendo l'art. 24 della legge n. 1 del 1956 abrogato l'art. 13,

secondo comma, della legge n. 1231 del 1936, e con ciò sostituito il

principio dell'unicità della tassazione al previgente principio della

tassazione separata per aziende - in base al quale ultimo appunto

queste venivano considerate soggetti di imposizione tributaria - tali

aziende siano esenti dalla imposta in parola. La deduzione è

inattendibile: a parte il rilievo che lo stesso impugnato art. 151,

lettera c), stabilisce espressamente l'esenzione per i Comuni - il che

sembra sottrarre consistenza alla censura di violazione dell'asserito

principio della unicità della tassazione -, appare decisiva in

contrario la constatazione che l'imposta sulle società è stata

istituita nel 1954 e che, pertanto, è scarsamente plausibile

l'opinione, secondo cui tale imposta sarebbe compresa nella previsione

di una legge del 1936, riguardante l'imposta di ricchezza mobile. Tanto

più che risulterebbe di dubbia ragionevolezza la disparità di

trattamento che ne deriverebbe fra le aziende municipalizzate gestite

in regime di libera concorrenza e quelle private. Conseguentemente,

poiché l'abrogazione dell'art. 13, secondo comma, della legge n. 1231

del 1936 non ha comportato l'esenzione indiscriminata dall'imposta

sulle società per tutte le aziende municipalizzate, la legge delegata

non risulta contrastare con la legge di delegazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 151, lettera d), del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo

unico delle leggi sulle imposte dirette), sollevata in riferimento

all'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega rispetto agli

artt. 63 e 24 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, dalla Commissione

tributaria centrale (reg. ord. n. 368/1978), nella parte in cui

assoggetta a separata tassazione, ai fini dell'imposta sulle società,

le aziende dei Comuni che non gestiscono di fatto in regime di

monopolio servizi di interesse pubblico.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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