Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 dicembre 1970 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Quote esenti

[2]((Dal reddito complessivo netto determinato a norma degli articoli precedenti, si detraggono una quota fissa di lire 240.000 nonche' una di lire 100.000 per ciascun componente la famiglia quale risulta a carico del contribuente al 31 dicembre dell'anno per il quale l'imposta e' dovuta)). 33 Sono considerati a carico:

  • a)la moglie non legalmente separata;
  • b)i figli minori non emancipati, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati, nonche', in quanto conviventi, i figli naturali non riconosciuti, i figliastri e i trovatelli. La detrazione compete anche per i maggiori di eta' o emancipati qualora siano permanentemente inabili al lavoro ovvero siano tuttora dediti agli studi o ad un tirocinio gratuito e di eta' non superiore a 25 anni;
  • c)i genitori ed i suoceri ultrasessantenni nonche' la madre e la suocera vedova, in quanto conviventi con il contribuente;
  • d)i parenti e gli affini del contribuente che abbiano diritto agli alimenti e lo esercitino effettivamente. La detrazione per carichi di famiglia non compete se si tratta di persone in grado di mantenersi con redditi propri dei quali il contribuente non abbia l'usufrutto senza obbligo di rendiconto. Il coniuge separato puo' portare in detrazione dal proprio reddito, in luogo della quota ((di 100.000 lire)) per ciascuno dei figli affidati all'altro coniuge, l'intero ammontare dell'annualita' a quest'ultimo effettivamente pagata, in quanto risulti fissata per sentenza o per atto certo. Tale annualita' sara' valutata nella determinazione del reddito complessivo dell'altro coniuge. 33
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 ottobre 1970, n. 801

33

La L. 28 ottobre 1970, n. 801 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1971.

Testo in vigore dal 3 dicembre 1970 al 1 gennaio 1974

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 97/1968

    Questione infondata
    10 luglio 1968

    Nel sistema dell'imposta complementare le quote detraibili di cui all'art. 138 T.U. appr. con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (lire 50 mila per ogni familiare a carico e detrazione fissa di lire 240 mila) non vengono in considerazione come parte del C.D. minimo vitale, ma costituiscono un'agevolazione tributaria, spettante a tutti i contribuenti, indipendentemente dall'ammontare dei loro redditi, sicché per la sua legittimità costituzionale basta che, nel rispetto del principio di eguaglianza, essa sia - come in effetti è - concessa a tutti i contribuenti che si trovano nelle stesse condizioni. Ne' vale in contrario il rilievo che ai sensi dell'ultimo comma dello stesso art. 138, in caso di separazione personale il coniuge tenuto a corrispondere, in base a sentenza o ad atto certo, una somma all'altro coniuge al quale i figli sono stati affidati, è ammesso a detrarla per l'intero ammontare, poiché detta annualità (in virtù di altro comma dello stesso art. 138) viene computata fra i redditi del coniuge che la riceve. La misura delle quote detraibili, comunque, non può essere sindacata dalla Corte, la determinazione di essa scaturendo da complessive valutazioni discrezionali di competenza del legislatore. Non è perciò fondata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 138, sollevata in base all'assunto che le quote detraibili ivi previste apparirebbero meramente simboliche e non idonee ad una effettiva discriminazione tra le varie categorie di contribuenti, con o senza carico di famiglia.

    Art. 53 cost. · Art. 130 Testo unico imposte dirette · Art. 138 Testo unico imposte dirette · Art. 139 Testo unico imposte dirette

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 dicembre 1970

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 3 dicembre 1970. 9 parole tolte, 8 parole aggiunte in 2 capoversi.

Dal reddito complessivo nettotolto: , determinato a norma degli articoli precedenti, si detraggono una quota fissa di lire 240.000tolto: , nonche' una quota di lire 50 aggiunto: nonche' una di lire 100.000 per ciascun componente la famiglia quale risulta a carico del contribuente al 31 dicembre dell'anno per il quale l'imposta e' dovuta. Sono considerati a carico:

… coniuge separato puo' portare in detrazione dal proprio reddito, in luogo della quota di tolto: lire 50.000 aggiunto: 100.000 lire per ciascuno dei figli affidati all'altro coniuge, l'intero ammontare dell'annualita' a quest'ultimo effettivamente …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 ottobre 1970, n. 801

    La L. 28 ottobre 1970, n. 801 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1971.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art138 · fonte del testo

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