Art. 146
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]applicabili per le omissioni o inesattezze nelle annotazioni dei registri di cui all'articolo 145 (articolo 38, comma 5, decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85)
[2]1. Le omissioni o inesattezze nelle annotazioni nei registri di cui all'articolo 145, commi 2, 3 e 4, sono equiparate agli effetti dell'applicazione delle sanzioni alle corrispondenti violazioni punite a norma dell'articolo 31, commi 1 e 3, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
Testo vigente dal 30 gennaio 2026
