Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo (articolo 70-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

[2]1. Si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile e almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente:

  • a)tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;
  • b)detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purche' residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni. 2. Il vincolo finanziario si considera altresi' sussistente tra i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, partecipanti ad un gruppo bancario di cui all'articolo 37-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 3. Si considera sussistente un vincolo economico tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla base dell'esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica:
  • a)svolgimento di un'attivita' principale dello stesso genere;
  • b)svolgimento di attivita' complementari o interdipendenti;
  • c)svolgimento di attivita' che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o piu' di essi. 4. Si considera sussistente un vincolo organizzativo tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorche' tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto. 5. Salvo quanto disposto dal comma 6, se tra i soggetti passivi intercorre il vincolo finanziario di cui ai commi 1 e 2, si presumono sussistenti tra i medesimi anche i vincoli economico e organizzativo di cui ai commi 3 e 4. 6. Per dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo, e' presentata all'Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della legge 27 luglio 2000, n. 212. 7. Il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per i soggetti per i quali il vincolo finanziario di cui ai commi 1 e 2 ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficolta' finanziaria, di cui ((all'articolo 122, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117)). Per dimostrare la sussistenza del vincolo economico e' presentata all'Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della citata legge n. 212 del 2000.

Testo vigente dal 7 agosto 2026

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Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 2026 al 7 agosto 2026. 9 parole tolte, 11 parole aggiunte.

… di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficolta' finanziaria, di cui all'articolo tolto: 113 aggiunto: 122, comma 1, del testo unico delle aggiunto: disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto tolto: del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 aggiunto: legislativo 19 giugno 2026, n. tolto: 917 aggiunto: 117. Per dimostrare la sussistenza del vincolo economico e' presentata all'Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della citata legge n. 212 del 2000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art122 · fonte del testo

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