Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]dell'imposta assolta in altri Stati membri dell'Unione europea (articolo 38-bis1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

[2]1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che hanno assolto l'imposta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, possono chiederne il rimborso a detto Stato membro presentando un'istanza all'Agenzia delle entrate tramite apposito portale elettronico. 2. L'Agenzia delle entrate provvede ad inoltrare tale richiesta allo Stato membro del rimborso, eccetto i casi in cui, durante il periodo di riferimento del rimborso, il richiedente:

  • a)non ha svolto un'attivita' d'impresa, arte o professione;
  • b)ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi degli articoli da 56 a 60;
  • c)si e' avvalso del regime speciale per i produttori agricoli. 3. Nei casi indicati al comma 2 l'Agenzia delle entrate notifica al richiedente il mancato inoltro della richiesta di rimborso. Avverso il provvedimento motivato di rifiuto dell'inoltro e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario. 4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' individuato il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e sono stabilite le modalita' ed i termini procedurali per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo nonche' per la realizzazione dei relativi scambi informativi.

Testo vigente dal 30 gennaio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art117 · fonte del testo

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