Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]' - Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Unione europea (articolo 7-septies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

[2]1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, lettera b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea:

  • a)le prestazioni di servizi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b);
  • b)le prestazioni pubblicitarie;
  • c)le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonche' quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili;
  • d)le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;
  • e)la messa a disposizione del personale;
  • f)le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
  • g)la concessione dell'accesso a un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o a una rete connessa a un tale sistema, al sistema dell'energia elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati;
  • h)le prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un'attivita' o un diritto di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g).

Testo vigente dal 30 gennaio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art22 · fonte del testo

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