Art. 107
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Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1](articolo 2 decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 153)
[2]1. In caso di violazione degli obblighi di conservazione di cui all'articolo 103, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 34, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. 2. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 104, si applica la sanzione di cui all'articolo 35, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
Testo in vigore dal 30 gennaio 2026 al 7 agosto 2026
