Art. 107
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
Articolo abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141.
Abrogato dal 7 agosto 2026
