Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]da conservare (articolo 40-sexies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

[2]1. La documentazione conservata ai sensi dell'articolo 103 contiene le seguenti informazioni:

  • a)il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguita', il prestatore di servizi di pagamento;
  • b)il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
  • c)se disponibile, qualsiasi numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario;
  • d)l'IBAN o, se l'IBAN non e' disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguita', il beneficiario e ne fornisce la localizzazione;
  • e)se il beneficiario riceve fondi senza disporre di un conto di pagamento, il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguita', il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione;
  • f)se disponibile, l'indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
  • g)i dettagli dei pagamenti transfrontalieri di cui all'articolo 103;
  • h)i dettagli dei rimborsi di pagamenti relativi ai pagamenti transfrontalieri di cui alla lettera g). 2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere g) e h), contengono i dati seguenti:
  • a)la data e l'ora del pagamento o del rimborso del pagamento;
  • b)l'importo e la valuta del pagamento o del rimborso del pagamento;
  • c)lo Stato membro di origine del pagamento ricevuto dal, o a nome del, beneficiario ovvero lo Stato membro di destinazione del rimborso, nonche' le informazioni utilizzate per determinare l'origine del pagamento o la destinazione del rimborso;
  • d)ogni riferimento che individui, senza ambiguita', il pagamento;
  • e)se il pagamento e' disposto nei locali dell'esercente, l'indicazione di tale circostanza.

Testo vigente dal 30 gennaio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art106 · fonte del testo

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