Art. 105
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]del pagatore e del beneficiario del pagamento (articolo 40-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
[2]1. Ai fini dell'applicazione dell'obbligo di conservazione e trasmissione delle informazioni relative ai servizi di pagamento di cui al presente capo:
- a)il pagatore si considera localizzato nello Stato membro corrispondente:
- 1)all'IBAN del conto di pagamento del pagatore o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguita', il pagatore e fornisca la sua localizzazione o, in assenza di tale identificativo;
- 2)al BIC o ad altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguita', il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore e fornisca la sua localizzazione;
- b)il beneficiario si considera localizzato nello Stato membro, nel territorio terzo o nel paese terzo corrispondente:
- 1)all'IBAN del conto di pagamento del beneficiario o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguita', il beneficiario e fornisca la sua localizzazione o, in assenza di tale identificativo;
- 2)al BIC o ad altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguita', il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e fornisca la sua localizzazione.
Testo vigente dal 30 gennaio 2026
