Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

Esenzioni applicabili con riferimento agli eventi sismici del 2016 (articolo 48, commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) 1. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di successione ne' alle imposte e tasse ipotecarie e catastali ne' all'imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016. 2. Le esenzioni previste dal comma 1 sono riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che alla data degli eventi sismici si trovavano in una delle seguenti condizioni:

  • a)risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi a immobili ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
  • b)risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi a immobili ubicati nei territori dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e dichiarati inagibili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016;
  • c)risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi a immobili distrutti o dichiarati inagibili ubicati in comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, qualora sia dimostrato il nesso di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata. 3. Le esenzioni previste dal comma 1 non si applicano qualora al momento dell'apertura della successione l'immobile sia stato gia' riparato o ricostruito, in tutto o in parte. 4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalita' di rimborso delle somme gia' versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 1 e 2 e aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del 2016. Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono dovuti interessi.

Testo vigente dal 12 agosto 2025

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art201 · fonte del testo

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