Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
Atti e provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario (articolo 1, comma 57, legge 28 dicembre 2015, n. 208) 1. Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunita' montane sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.
Testo vigente dal 12 agosto 2025
