Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Esenzioni
[2](articolo unico della legge n. 228 del 1954; articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 139 del 2024)
[3]1. Le regioni, anche se a statuto autonomo, le province, le citta' metropolitane, i comuni e gli enti di beneficenza, sono esenti dal pagamento dei tributi speciali indicati alla tabella A di cui all'allegato 5, nonche' di quelli relativi ai servizi catastali indicati nella tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali ((di cui all'allegato 2 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123)). 2. Sono esenti dal pagamento dei tributi speciali indicati nella citata tabella A di cui all'allegato 5 i servizi erogati con modalita' automatizzata, individuati progressivamente con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Testo vigente dal 20 dicembre 2025
