Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
Disposizioni per il personale imbarcato (articolo 2-undecies, comma 2, decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656) 1. I contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima, che risultano assegnate alle categorie di cui all'articolo 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro.
Testo vigente dal 12 agosto 2025
