Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
Patti sull'onere del tributo e delle sanzioni (articolo 23 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642) 1. I patti contrari alle disposizioni del presente titolo, compreso quello che pone l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente o di quella che abbia determinato la necessita' di far uso degli atti o dei documenti irregolari, sono nulli anche tra le parti.
Testo vigente dal 12 agosto 2025
