Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Base imponibile per le trascrizioni (articolo 2 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
[2]1. L'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni e' commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni. 2. Se l'atto o la successione e' esente dall'imposta di registro o dall'imposta sulle successioni e donazioni o vi e' soggetto in misura fissa, la base imponibile e' determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte. 3. In deroga alle disposizioni del comma 2 per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile l'imposta e' dovuta nella misura fissa.
Testo vigente dal 12 agosto 2025
