Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
Crediti (articolo 18 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346) 1. La base imponibile, relativamente ai crediti compresi nell'attivo ereditario, e' determinata assumendo:
- a)per i crediti fruttiferi, il loro importo con gli interessi maturati;
- b)per i crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dalla data dell'apertura della successione, il loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse;
- c)per i crediti in natura, il valore dei beni che ne sono oggetto;
- d)per il diritto alla liquidazione delle quote di societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e di quelle a esse equiparate ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 2289 del codice civile, il valore delle quote determinato a norma dell'articolo 101.
Testo vigente dal 12 agosto 2025
