Art. 9 (Allegato 3)
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
1. Copie, estratti, certificati, dichiarazioni e attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorita', pubblici uffici e ministri di culto nell'interesse di persone non abbienti e domande dirette a ottenere il rilascio dei medesimi. 2. Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti. 3. Quietanze relative a oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che sull'atto risulti tale scopo.
Testo vigente dal 12 agosto 2025
