Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

1. Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente. 2. Verbali, decisioni e relative copie delle Corti di giustizia tributaria nonche' copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse. 3. Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie a esclusione dei repertori tenuti dai notai. 4. Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dell'agente della riscossione. 5. Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonche' documenti allegati alle istanze medesime. 6. Delegazioni di pagamento e atti di delega di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Testo vigente dal 12 agosto 2025

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~allegato-3-art5 · fonte del testo

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