Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

1. Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo e in quella dell'infanzia nonche' negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime. 2. Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonche' per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche. 3. Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso.

Testo vigente dal 12 agosto 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~allegato-3-art14 · fonte del testo

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