Art. 14 (Allegato 3)
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
1. Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo e in quella dell'infanzia nonche' negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime. 2. Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonche' per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche. 3. Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso.
Testo vigente dal 12 agosto 2025
