Art. 15 (Allegato 3)
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
1. Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale. 2. Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali e amministrativi relativi a controversie:
- a)in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari;
- b)individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego;
- c)in materia di pensioni dirette o di riversibilita'; 3. Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti ai centri per l'impiego o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro. 4. Atti e documenti relativi all'esecuzione immobiliare nei procedimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e dei provvedimenti di cui al comma 3. 5. Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze.
Testo vigente dal 12 agosto 2025
