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[1]((L'impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non puo' contrarie che un prestito quinquennale, ovvero un prestito corrispondente alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo.

[2]La quota mensile di stipendio cedibile nelle cessioni consentite da ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario o da ufficiali nelle speciali posizioni di cui all'art. 9, non puo' superare i quattro quinti del massimo cedibile a norma dell'art. 5)).

Testo in vigore dal 9 aprile 1946 al 27 dicembre 1947

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 aprile 1946

Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 1941 al 9 aprile 1946. 148 parole tolte, 61 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Quando all'impiegato o salariato mancanoaggiunto: L'impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposoaggiunto: , a norma delle disposizioni in vigore, meno di tolto: cinque anni nel caso di cessione per un quinquennio o meno di dieci anni nel caso di cessione per un decennio, la quota mensile di stipendio o salario ceduta non puo' superare i quattro quinti del massimo cedibile a norma dell'art. 5. aggiunto: dieci anni, non puo' contrarie che un prestito quinquennale, ovvero un prestito corrispondente alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo.

La tolto: medesima riduzione della quota massima cedibile e' sempre applicata nelle cessioni quinquennali o decennali fatte aggiunto: quota mensile di stipendio cedibile nelle cessioni consentite da ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario tolto: e aggiunto: o da ufficiali nelle speciali posizioni di cui all'art. 9tolto: .

tolto: Non possono contrarre prestiti verso cessione decennale gl'impiegati che abbiano compiuto o compiano il sessantesimo anno di eta' entro il mese successivo a quello in cui dovrebbe concedersi il prestito. Tale limite e' elevato al sessantacinquesimo anno per i funzionari dei quali il collocamento a riposo sia previsto dalla legge al settantesimo anno di eta'.

tolto: Non possono contrarre prestiti verso cessione decennale i salariati che, nel termine indicato dal precedente comma, abbiano compiuto o compiano cinquantacinque anni di eta' se uomini e cinquanta se donneaggiunto: , non puo' superare i quattro quinti del massimo cedibile a norma dell'art. 5.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art24 · fonte del testo

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