Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1941 al 9 aprile 1946. Leggi il testo vigente →

[1]Quando all'impiegato o salariato mancano, per conseguire il diritto al collocamento a riposo a norma delle disposizioni in vigore, meno di cinque anni nel caso di cessione per un quinquennio o meno di dieci anni nel caso di cessione per un decennio, la quota mensile di stipendio o salario ceduta non puo' superare i quattro quinti del massimo cedibile a norma dell'art. 5.

[2]La medesima riduzione della quota massima cedibile e' sempre applicata nelle cessioni quinquennali o decennali fatte da ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario e da ufficiali nelle speciali posizioni di cui all'art. 9.

[3]Non possono contrarre prestiti verso cessione decennale gl'impiegati che abbiano compiuto o compiano il sessantesimo anno di eta' entro il mese successivo a quello in cui dovrebbe concedersi il prestito. Tale limite e' elevato al sessantacinquesimo anno per i funzionari dei quali il collocamento a riposo sia previsto dalla legge al settantesimo anno di eta'.

[4]Non possono contrarre prestiti verso cessione decennale i salariati che, nel termine indicato dal precedente comma, abbiano compiuto o compiano cinquantacinque anni di eta' se uomini e cinquanta se donne.

Testo in vigore dal 2 settembre 1941 al 9 aprile 1946

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art24 · fonte del testo

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