Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
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3 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 1946 al 10 febbraio 2011. 409 parole tolte, 15 parole aggiunte in 16 capoversi.
tolto: La concessione dei prestiti sul Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e' deliberata da un Comitato amministrativo presieduto dal Sottosegretario di Stato per il tesoro e costituito dal Capo dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, vicepresidente, e da sette membri effettivi e sette supplenti nominati, per ogni biennio, con decreto del Ministro per il tesoro, e cioe':
tolto: 1) due membri effettivi e due supplenti in rappresentanza dei dipendenti statali, da designarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sino a quando non potranno essere designati da associazioni regolarmente riconosciute;
tolto: 2) uno effettivo e uno supplente in rappresentanza e su designazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali;
tolto: 3) quattro membri effettivi e quattro supplenti in rappresentanza, rispettivamente, della Direzione generale degli affari generali e personale del Ministero del tesoro, della Ragioneria generale dello Stato, dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato e della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti. Dopo la estinzione del debito di cui al primo comma dell'art. 74, il membro in rappresentanza della Cassa depositi e prestiti cessera' di far parte del Comitato.
tolto: L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato designa, per ogni biennio, un segretario effettivo ed uno supplente di grado non inferiore al 9° di gruppo A.
tolto: Spetta inoltre al Comitato:
tolto: a) proporre le somme da stanziarsi per ogni esercizio finanziario nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;
tolto: b) approvare il rendiconto generale alla fine di ogni esercizio finanziario;
tolto: c) proporre le eventuali modificazioni del tasso di interesse di cui all'art. 27, nonche' della misura del premio compensativo dei rischi e del concorso nelle spese di amministrazione di cui all'art. 28;
tolto: d) determinare per ogni esercizio finanziario le somme destinate alle spese amministrative impreviste, erogabili con ordinativi sul conto corrente infruttifero di cui all'art. 51;
tolto: e) deliberare sui fitti dei locali disponibili dell'edificio di proprieta' del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, sentito l'Ufficio tecnico erariale;
tolto: f) deliberare sulle forme di investimento, a breve termine, di fondi disponibili.
tolto: Il Comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
tolto: Le deliberazioni del Comitato, in materia di concessione di prestiti, sono insindacabili nel merito.
tolto: La somministrazione del prestito deve essere fatta personalmente al mutuatario o a chi ne abbia la rappresentanza per legge.
tolto: In caso di morte del mutuatario prima che la somministrazione sia eseguita la concessione si ha come non avvenuta.aggiunto: Testo unico-art. 23 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art23 · fonte del testo
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