Gli impiegati e salariati che, alla data di entrata in vigore del regio decreto-legge 5 settembre 1938, numero 1556, avevano raggiunto i 65 anni di eta' se impiegati, 60 se salariati e 55 anni se salariate, hanno diritto di ottenere, all'atto della cessazione dal servizio, il rimborso senza interessi dei contributi rilasciati a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, sempre che durante la loro carriera non abbiano contratto alcuna cessione di quote di stipendio o salario. Nel caso che l'impiegato o salariato cessi dal servizio per causa di morte il diritto al rimborso spetta agli eredi. L'azione per il rimborso si prescrive in due anni dalla data di cessazione dal servizio.

Testo vigente dal 29 aprile 1950

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180~art74 · fonte del testo

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