[1]della ricostruzione) Art. 7, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. L. n. 12/1988; Norma di coordinamento 1. I proprietari delle unita' immobiliari e dei fabbricati rurali danneggiati dall'evento sismico del 1962, che hanno presentato domanda ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, possono accedere ai benefici previsti dal presente testo unico sulla base delle disposizioni vigenti. L'onere e' a carico e nei limiti del fondo di cui all'articolo 3. La disposizione del presente comma si estende alle domande presentate entro il 31 dicembre 1984 a termini dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1984, n. 80.

[2]Art. 15, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. L. n. 12/1988 2. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 il CIPE assegna ai comuni le somme occorrenti per provvedere, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lett. e) al recupero dei nuclei provvisori di abitazioni realizzati nei territori colpiti dal sisma del 23 luglio 1980, di cui al regio decreto legge 3 agosto 1930, n. 1065 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1980, n. 1986, ricompresi anche nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile e 22 maggio 1981, di cui all'articolo 1, del presente testo unico, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 146 del 29 maggio 1981.

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  6. 19 agosto 1995 — 19 agosto 1995per 1 giorno
  7. 22 febbraio 1995 — 19 agosto 1995per 6 mesi
  8. 22 febbraio 1995 — 22 febbraio 1995per 1 giorno
  9. 9 febbraio 1995 — 22 febbraio 1995per 13 giorni
  10. 9 febbraio 1995 — 9 febbraio 1995per 1 giorno
  11. 1 gennaio 1994 — 9 febbraio 1995per un anno
  12. 1 gennaio 1994 — 1 gennaio 1994per 1 giorno
  13. 5 dicembre 1993 — 1 gennaio 1994per 27 giorni
  14. 5 dicembre 1993 — 5 dicembre 1993per 1 giorno
  15. 4 luglio 1991 — 5 dicembre 1993per 2 anni
  16. 4 luglio 1991 — 4 luglio 1991per 1 giorno
  17. 11 giugno 1990 — 4 luglio 1991per un anno
  18. 11 giugno 1990 — 11 giugno 1990per 1 giorno
  19. 12 aprile 1990 — 11 giugno 1990testo originarioper 2 mesi

Che cosa è cambiato dal 11 agosto 1997

Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1995 al 19 agosto 1995. 275 parole tolte, 198 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Art. 1, c.3,aggiunto: della ricostruzione) Art. 7, D.L. n. tolto: 19/84 aggiunto: 474/1987, conv. con mod. L. n. tolto: 80/1984; Art. 1 c. 5, L. n. 113/1983 1. A decorrere dal 19 aprile 1984 i prefetti delle provincie presso le cui tesorerie provinciali furono aperte le contabilita' di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni della legge 22 dicembre 1980 aggiunto: 12/1988; Norma di coordinamento 1. I proprietari delle unita' immobiliari e dei fabbricati rurali danneggiati dall'evento sismico del 1962, che hanno presentato domanda ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. tolto: 874, svolgono attivita' di ordinaria gestione; ai prefetti stessi e' demandata a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 11 aprile 1983 aggiunto: 1431, possono accedere ai benefici previsti dal presente testo unico sulla base delle disposizioni vigenti. L'onere e' a carico e nei limiti del fondo di cui all'articolo 3. La disposizione del presente comma si estende alle domande presentate entro il 31 dicembre 1984 a termini dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1984, n. tolto: 114, la definizione degli impegni assunti nella fase dell'emergenza dal Commissario per le zone terremotate e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile aggiunto: 80.

Art. tolto: 13 bis, c.1, D.- aggiunto: 15, D.L. n. tolto: 159/84 aggiunto: 474/1987, conv. con mod. L. n. tolto: 363/84 2. Nei limiti delle residue disponibilita' del fondo costituito con 1 l'articolo 2 del citato decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, affluite al fondo aggiunto: 12/1988 2. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 il CIPE assegna ai comuni le somme occorrenti per provvedere, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lett. e) al recupero dei nuclei provvisori di abitazioni realizzati nei territori colpiti dal sisma del 23 luglio 1980, di cui al tolto: decreto- legge 12 novembre 1982 aggiunto: regio decreto legge 3 agosto 1930, n. tolto: 829, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1982 aggiunto: 1065 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1980, n. tolto: 938, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, su richiesta dei prefetti competenti, assicura le provviste economiche occorrenti nel precedente comma.

tolto: Art. 1, c.6, L. n. 114/1983 3. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, il termine per il compimento delle attivita' di cui al primo comma, nonche' i criteri e le modalita' per il coordinamento delle operazioni di liquidazione e per la compilazione e presentazione del rendiconto relativo al fondo di cui all'articolo 2 del citato decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, e alle altre somme a qualsiasi titolo pervenute per le finalita' relative agli interventi per l'emergenza.

tolto: Idem, c. 7 4. I fondi residuati alla gestione liquidatoria sono versati in conto entrate eventuali del Tesoro aggiunto: 1986, ricompresi anche nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile e 22 maggio 1981, di cui all'articolo 1, del presente testo unico, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 146 del 29 maggio 1981.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art80 · fonte del testo

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