Corte costituzionale

Sentenza n. 240/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1982 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 73 del d.P.R.

30 maggio 1955, n. 797 (Testo unico delle norme concernenti gli assegni

familiari) promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1976 dal Pretore

di Bergamo, nel procedimento civile vertente tra la "Compagnia Latina

di Assicurazioni" S.p.a. e l'INPS, iscritta al n. 234 del registro

ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 118 del 5 maggio 1976.

Visti l'atto di costituzione della "Compagnia Latina di

Assicurazioni" S.p.a. e dell'INPS e l'atto di intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1982 il Giudice

relatore Oronzo Reale;

uditi l'avv. Renato Scognamiglio per la Soc. "Compagnia Latina di

Assicurazioni", l'avv. Leonardo Lironcurti per l'INPS e l'avvocato

dello Stato Carlo Salimei, per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento civile di opposizione ad ingiunzione

per pagamento di differenze contributive e relative sanzioni civili,

promosso da Luciano Perticucci, quale agente generale della Compagnia

di Assicurazioni Latina, nei confronti dell'INPS e concernente il

mancato versamento dei contributi previdenziali relativi agli assegni

familiari nei confronti dell'impiegata Ermenegilda Facoetti, assente

per maternità dal 1 luglio 1971 al 14 aprile 1972, il pretore di

Bergamo sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 73 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, in relazione agli

artt. 3, 38 e 53 della Costituzione.

Il giudice a quo, partendo dall'esame della normativa concernente

la materia, osservava che, a norma dell'art. 27 del citato d.P.R. n.

797 del 1955, il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi

previdenziali allorché corrisponde effettivamente la retribuzione,

mentre a ciò non è tenuto ove non paghi al lavoratore alcuna mercede,

sul cui ammontare va peraltro calcolata la base imponibile. Tale

disciplina è però derogata dal citato art. 73, contenuto nel titolo

III relativo al credito, l'assicurazione ed i servizi tributari

appaltati; tale ultima norma prevede infatti che la contribuzione

previdenziale CUAF sia dovuta per tutto il periodo per cui perdura il

rapporto di lavoro, anche dove gli emolumenti non debbano o debbano

solo in parte (come nel caso di specie) essere corrisposti al

lavoratore e detta altresì norme circa l'ammontare dei contributi da

versare, che vanno calcolati sulla base della retribuzione intera.

Ad avviso del pretore di Bergamo, questa norma ingenera una

irrazionale disparità di trattamento tra la disciplina generale e

quella riservata alle categorie contemplate nell'art. 73; egli

prospetta pertanto il dubbio che la norma de qua contrasti con l'art. 3

della Costituzione per violazione del principio di eguaglianza "tra

cittadini che svolgono funzioni imprenditoriali in settori

differenti... in relazione all'obbligo della contribuzione per

assicurare ai lavoratori adeguata assistenza in caso di bisogno" (art.

38 della Costituzione); ed infine con riguardo "al più generale

obbligo di concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità

contributiva" (art. 53 della Costituzione).

Si costituiva la Compagnia di Assicurazioni Latina, la quale,

nell'atto di costituzione aderiva sostanzialmente alle ragioni

contenute nell'ordinanza di rimessione concludendo per l'accoglimento

della proposta questione di legittimità costituzionale. Prospettava

altresì l'eventualità che la norma impugnata, tenuto conto del suo

originario carattere di norma corporativa, potesse essere disapplicata

dal giudice ordinario, siccome "contrastante con norme di rango

superiore, inserite nello stesso testo unico".

Si costituiva altresì l'INPS osservando che è normale nel sistema

previdenziale il diverso atteggiarsi dell'onere contributivo a seconda

della diversa natura delle aziende, cosa questa che trova ragione nelle

"caratteristiche proprie di ciascuna categoria di imprese".

Ricordata la genesi della normativa in parola, che si rifà a

quella relativa agli assegni familiari ed è stata conseguentemente

estesa all'intero obbligo contributivo, si sottolinea anche che la

disciplina in questione risponde a finalità di ordine sociale.

Secondo la difesa dell'INPS pertanto non solo non vi sarebbe contrasto

con l'art. 3 della Costituzione, ma neppure con l'art. 38, atteso che i

destinatari di tale precetto costituzionale sono i lavoratori, non i

datori di lavoro.

Quanto al prospettato contrasto con l'art. 53 della Costituzione,

si evidenzia che la norma costituzionale tutela i rapporti giuridici

aventi carattere tributario (e tale carattere non hanno i contributi

assicurativi); ed anche che la giurisprudenza della Corte, riferita al

richiamato art. 53 della Costituzione, ha univocamente affermato che

non è sindacabile dalla Corte stessa l'entità e la proporzionalità

di un tributo fissato in base a calcoli appositi, purché non si versi

in casi di assoluta arbitrarietà o irrazionalità, cosa questa da

escludersi nel caso che ne occupa.

Si conclude pertanto perché la proposta questione sia dichiarata

infondata.

Spiegava altresì intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato; nell'atto

di intervento si osserva preliminarmente come risulti dagli atti del

giudizio a quo che la sospensione del rapporto di lavoro della

dipendente Facoetti sia stata determinata da maternità. Tanto

premesso, l'Avvocatura ritiene che la sollevata questione sia

irrilevante, in quanto l'art. 17 del testo unico n. 797 del 1955

garantisce alle lavoratrici l'integrale trattamento assistenziale in

caso di assenza dal lavoro per gravidanza o puerperio; tale trattamento

trova ovviamente il suo corrispettivo nel versamento dei contributi da

parte dei datori di lavoro, sicché l'art. 73, nel caso di specie, non

deroga affatto alla normativa generale.

È in altri casi (malattia, infortunio, richiamo alle armi) che la

disciplina speciale opera, non in quello dell'assenza per maternità;

il che comporta che la sollevata questione sarebbe irrilevante nel

giudizio.

Nel merito, si rileva l'obiettiva diversità in cui operano le

diverse aziende, le condizioni particolari di lavoro riscontrabili nei

diversi settori, oltreché la genesi di contrattazione sindacale che è

alla base della norma impugnata. Se ne deduce che eventuali maggiori

benefici assistenziali previsti per i lavoratori del settore

bancario-assicurativo non sarebbero irrazionali perché rispecchianti

particolari condizioni di lavoro legate a quei rami di attività.

Verrebbe perciò meno la prospettata violazione dell'art. 3 della

Costituzione; ma anche quella dell'art. 38 della Costituzione, perché

le maggiori contribuzioni poste a carico dei datori di lavoro,

corrispondono ad una migliore assistenza previdenziale.

Quanto all'asserita violazione dell'art. 53 della Costituzione, si

osserva che nella specie non si tratta di un onere tributario e che in

ogni caso la particolare capacità contributiva delle banche (e degli

altri operatori economici cui la disciplina si applica) è dimostrata

"dal fatto che le stesse associazioni sindacali di categoria ne hanno

effettuato esplicito riconoscimento, accettando l'obbligo della

maggiore contribuzione assistenziale".

Si conclude perché la proposta questione venga dichiarata

infondata.

Con successiva memoria, presentata nell'imminenza della

discussione, la Compagnia Latina ribadiva le tesi già ricordate,

chiedendo l'accoglimento della proposta questione. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza riassunta in narrativa il pretore di Bergamo

chiama la Corte a decidere se non sia lesivo del principio di

eguaglianza (nonché dei precetti degli artt. 38 e 53 della

Costituzione) il diverso trattamento che, quanto al versamento dei

contributi dovuti all'INPS per gli assegni familiari, è riservato

dall'art. 73 del testo unico delle norme sugli assegni familiari

(d.P.R. n. 797 del 1955) ai datori di lavoro dei settori del credito,

dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati, rispetto ai

datori di lavoro degli altri settori. I primi, infatti, sono tenuti

(art. 73) a versare il contributo anche in caso di assenza dal lavoro,

"per tutto il tempo per il quale perdura il rapporto di lavoro...

sull'ammontare della retribuzione intera, come se fosse corrisposto al

lavoratore"; i secondi (artt. 26 e 27) sono tenuti a versare il

contributo su "tutto ciò che il lavoratore riceve... direttamente dal

datore di lavoro per compenso dell'opera prestata": con la conseguenza

che "in caso di assenza dal lavoro per gravidanza o puerperio" nel

quale "gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo di

astensione dal lavoro" (art. 17), le aziende di cui all'art. 73 del

testo unico n. 797 sono tenute a versare il contributo, le altre no.

2. - Benché il giudice a quo abbia dichiarato che "il giudizio in

corso non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione

della questione", e tale dichiarazione sia giustificata dai termini

della controversia sottoposta al pretore, termini ampiamente esposti

nell'ordinanza di rimessione, l'Avvocatura dello Stato nel suo

intervento in rappresentanza del Presidente del Consiglio nega la

rilevanza. La sua dichiarazione da parte del pretore sarebbe frutto di

un giudizio "manifestamente viziato" in quanto l'art. 73 del testo

unico n. 797 non doveva essere applicato nella fattispecie di assenza

dal lavoro per gravidanza e puerperio: caso nel quale, essendo gli

assegni familiari dovuti per l'intero periodo di astensione, e "siccome

tale trattamento trova il suo corrispettivo nei contributi a carico dei

datori di lavoro", tutti i datori, a qualunque settore appartengano,

debbono versare il contributo durante l'assenza dal lavoro per

maternità.

Questa eccezione non può essere accolta sia perché la rilevanza

è stata dichiarata e motivata dal giudice a quo, sia perché essa

presuppone una interpretazione della normativa opposta a quella (non

contestata da nessuna delle parti) del giudice di merito,

interpretazione che per giunta non trova conferma nella lettera della

legge e nella prassi applicativa di essa.

3. - Passando, pertanto, al merito della questione, la Corte

ritiene che essa non sia fondata.

Isolata dal contesto della complessa normativa che governa la

disciplina degli assegni familiari, della loro erogazione, dei modi di

copertura della relativa spesa, la norma censurata dal giudice a quo

può destare qualche perplessità per il diverso trattamento che essa

stabilisce, in ordine al versamento del contributo dovuto nel periodo

di assenza della dipendente per causa di maternità, fra diversi

settori. Senonché questa norma, cioè l'art. 73, non è isolabile dal

resto della normativa in cui è inserita. Tutto il titolo terzo del

d.P.R. n. 797 del 1955 è dedicato alle "norme particolari" con le

disposizioni per i singoli settori a ciascuno dei quali è dedicato un

capo del detto titolo che regola i modi di corresponsione degli

assegni, le categorie degli aventi diritto, il modo dei pagamenti dei

contributi, i controlli ecc.; e tutto il capo terzo del titolo primo è

dedicato alle "misure degli assegni e dei contributi" fissate nelle

nove tabelle alle quali l'art. 33 fa rinvio, ciascuna corrispondente a

un settore aziendale. Basta esaminare tali tabelle per vedere quale sia

la varietà delle disposizioni e, nella specie, della entità dei

contributi posti a carico delle aziende.

In particolare, mentre la misura del contributo dovuto nel settore

dell'industria (tabella A) è del 28,50% sulla retribuzione lorda, del

31,25% per i dirigenti e impiegati nel settore dell'agricoltura

(tabella B), del 21% per il commercio e le professioni (tabella C),

essa è nettamente inferiore e cioè rispettivamente dell'11,20% per il

settore del credito, del 16,50% per il settore assicurativo, del 15,50%

per il settore dei servizi tributari appaltati (tabelle D, E, F), cioè

per i tre settori ai quali si applica il censurato art. 73 del testo

unico. Vero è che queste tabelle sono state poi con successive leggi

modificate, aggiornate e ridotte a tre, unificando fra l'altro, in

unica tabella, i settori del credito, assicurativo e dei servizi

tributari appaltati, variando l'entità degli assegni e le percentuali

dei contributi, stabilendo l'applicazione della percentuale

contributiva sull'intera retribuzione, escluso ogni massimale ed ogni

deduzione.

Ma la varietà delle disposizioni per le varie categorie, che fra

l'altro si presterebbe ad ipotesi di intenti compensativi, presso

ciascuna categoria, di vantaggi e svantaggi, dimostra l'estrema

difficoltà di isolare, nel trattamento complessivo, singoli elementi

di comparazione.

In realtà si tratta di una normativa differenziata, di un sistema

non omogeneo che ha le sue origini nella contrattazione delle parti

sociali, la sua spiegazione e la sua evoluzione nella evoluzione dello

stato sociale.

Pertanto, la Corte non può seguire lo schema logico del giudice a

quo di isolare questa o quella disposizione per la comparazione ai fini

del giudizio di eguaglianza, né emergono elementi per concludere ad

una palese irrazionalità dell'intero sistema, che costituisce uno

degli strumenti di attuazione dell'art. 38 della Costituzione. Il quale

art. 38, pertanto, non è violato, né mai potrebbe esserlo da norme

(come quella denunciata) che non riguardano la protezione del

lavoratore, ma la fonte dei mezzi per provvedervi.

Le considerazioni che precedono portano anche ad escludere la

violazione dell'art. 3 della Costituzione e correlativamente quella

dell'art. 53, quest'ultimo, inoltre, impropriamente chiamato in causa,

sia perché non si versa in materia di tributi, sia perché l'elemento

della capacità contributiva non può essere desunto dalla base

(stipendi e salari erogati) per l'applicazione dei contributi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 73 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (T. U. delle norme

concernenti gli assegni familiari) sollevata, in relazione agli artt.

3, 38 e 53 della Costituzione, dal pretore di Bergamo con l'ordinanza 2

febbraio 1976 (n. 234 del reg. ord. 1976) di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:240 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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