Art. 460 c.p.c. — Improponibilità della domanda

Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.

Articolo non più previsto a seguito della sostituzione del titolo IV del libro II disposta dalla l. 11 agosto 1973, n. 533.

Abrogato dal 12 dicembre 1973

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 117/1977

    Altra decisione
    9 giugno 1977

    Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 460 cod. proc. civ., nella parte in cui sancisce la improponibilità della domanda giudiziale, concernente materia previdenziale ed assistenziale, nel caso di inutile decorso del termine fissato dalle leggi speciali in tema di procedimenti amministrativi, sollevata in riferimento all'art. 113 Cost., in quanto si rende necessaria, da parte dello stesso giudice a quo, una nuova valutazione della rilevanza della questione alla luce della nuova normativa (legge 11 agosto 1973, n. 533), con la quale è stata introdotta un temporanea improcedibilità della domanda in luogo della improponibilità della stessa.

    Art. 460 c.p.c. · Art. 443 c.p.c. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 46/1974

    Questione infondata
    27 febbraio 1974

    Non contrastano con il diritto all'azione e con il principio che garantisce la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi contro gli atti della pubblica Amministrazione (artt. 24 e 113, primo e terzo comma, Cost.) gli artt. 460 c.p.c., 57 e 58 D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, nella parte in cui condizionano l'esercizio dell'azione giudiziaria in tema di assegni familiari alla previa proposizione di un ricorso amministrativo, e stabiliscono brevi termini di decadenza per proporre l'azione giudiziaria. Invero come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, proprio con riferimento alle norme che disciplinano i ricorsi in tema di assegni familiari (artt. 97, 98, 99 R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, richiamati dall'impugnato art. 58 citato D.P.R. n. 797 del 1955), il principio secondo cui la tutela giurisdizionale è garantita contro gli atti della pubblica Amministrazione, non vieta che la legge ordinaria possa regolare il modo di esercizio del diritto a quella protezione (sent. n. 47 del 1964). Aggiungasi che la normativa in esame tende a far portare alla cognizione del giudice le sole controversie non eliminabili in via amministrativa nel presupposto che l'INPS si conformi a legalità, il che non vuol dire affatto escludere o limitare la tutela giurisdizionale. Ne' v'è pericolo che l'inerzia o le lungaggini della pubblica Amministrazione possano procrastinare intollerabilmente la tutela giudiziale dei diritti: per il combinato disposto degli impugnati artt. 57 e 58 D.P.R. n. 797 del 1955 e degli artt. 97, 98, 99 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, alla stregua della comune recente interpretazione giurisprudenziale, in caso di omessa pronuncia sul ricorso promosso dall'interessato, il procedimento amministrativo deve ritenersi concluso allo scadere del novantesimo giorno dalla proposizione del ricorso, con l'ulteriore conseguenza, in tale ipotesi, di proponibilità dell'azione giudiziaria senza che corra alcun termine di decadenza. L'adempimento dell'onere in esame non può neppure considerarsi a priori uno svantaggio del titolare delle prestazioni previdenziali giacché la procedura amministrativa rappresenta in molti casi il modo di soddisfare della pretesa più pronto e meno dispendioso.

    Art. 460 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 57 Testo unico gli assegni familiari

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 47/1964

    Questione infondata
    16 giugno 1964

    Il precetto contenuto nell'art. 113 della Costituzione, per cui contro gli atti della Pubblica amministrazione è ammessa sempre la tutela giurisdizionale, proclama l'inviolabilità del diritto a tale tutela ma non afferma che il cittadino possa conseguire la protezione giudiziaria sempre nella medesima maniera, ne' vieta che la legge ordinaria possa regolare il modo di esercizio del diritto a quella protezione in guisa da renderla concreta. (Nella specie, le norme contenute negli artt. 460 c.p.c. e 97, quarto comma, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, tendono a far si' che siano portate avanti all'autorità giudiziaria soltanto le controversie non eliminabili per composizione extragiudiziale, ma non hanno già lo scopo di escludere o limitare la tutela giurisdizionale).

    Art. 460 c.p.c. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 dicembre 1973

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973. 43 parole tolte, 22 parole aggiunte.

tolto: La domanda relativa a controversie previste nel presente capo non puo' essere proposta, se non quando sono esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o sono decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi.aggiunto: ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL TITOLO IV DEL LIBRO II DISPOSTA DALLA L. 11 AGOSTO 1973, N. 533

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art460 · fonte del testo

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