Corte costituzionale

Sentenza n. 2/1964

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/02/1964 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto

comma, del T.U. sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio

1955, n. 797, promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 1963 dal

Tribunale di Matera nel procedimento civile vertente tra Porcelli

Giovanni e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al

n. 127 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, n. 180 del 6 luglio 1963.

Udita nella camera di consiglio del 19 novembre 1963 la relazione

del Giudice Michele Fragali.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Un'ordinanza del Tribunale di Matera, emessa il 17 gennaio 1963 nel

procedimento civile vertente fra Porcelli Giovanni e l'Istituto

nazionale della previdenza sociale, ha promosso questione di

legittimità costituzionale dell'art. 58, comma quarto, del T.U. sugli

assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, nel

quale si stabilisce che i termini per il ricorso al Ministero del

lavoro e della previdenza sociale avverso la decisione del Comitato

speciale per gli assegni familiari e quelli per l'azione giudiziaria a

seguito delle decisioni del Ministero decorrono dalla data di consegna

all'ufficio postale di una lettera raccomandata con la quale si dà

notizia delle decisioni adottate rispettivamente dal Comitato e dal

Ministero.

L'ordinanza ha rilevato che il far decorrere dalla data di

spedizione postale il termine per la proposizione dell'azione

giudiziaria costituisce o può costituire violazione di tre principi

costituzionali: quello di eguaglianza dei cittadini di fronte alla

legge (art. 3), quello della facoltà di agire in giudizio per la

tutela dei propri diritti (art. 24), e l'altro della tutela

giurisdizionale contro gli atti della pubblica Amministrazione. È

ineluttabile la diversità di trattamento per i destinatari della

lettera del Ministero, a seconda che la residenza o il domicilio di

essi sia più o meno distante dal luogo di spedizione della lettera;

questa poi potrebbe non giungere in tempo congruo alla preparazione di

un'adeguata difesa o addirittura pervenire dopo la scadenza del

termine, rimanendo così la tutela del diritto dell'interessato

condizionata al regolare funzionamento del servizio postale; la

posizione di un breve termine, com'è quello di trenta giorni dalla

comunicazione, costituisce infine una grave restrizione all'esercizio

del diritto alla tutela giurisdizionale, divenendo così indispensabile

la determinazione di mezzi idonei ad assicurare la probabilità che

l'interessato abbia conoscenza della decisione della quale può

dolersi.

L'ordinanza è stata notificata alle parti il 4 aprile 1963, il

giorno 9 successivo al Presidente del Consiglio dei Ministri.

È stata comunicata ai Presidenti dei Senato e della Camera dei

Deputati rispettivamente il 5 e il 6 aprile 1963. È stata pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 180 del 6 luglio 1963.

Nessuno si è costituito innanzi a questa Corte. Considerato in diritto :

1. - Il Tribunale di Matera ha osservato che è breve il termine

stabilito per la proposizione dell'azione giudiziaria in materia di

assegni familiari. Ma è addivenuto a tale rilievo soltanto per farne

conseguire la maggiore gravità degli inconvenienti che produce la

norma sancita nel quarto comma dell'art. 58 del T.U., che regola la

materia oggetto specifico della questione di legittimità

costituzionale proposta, secondo la quale quel termine decorre dalla

data della spedizione postale della lettera di comunicazione delle

decisioni amministrative. Infatti, nel dispositivo, l'ordinanza non fa

richiamo al primo e al secondo comma dello stesso articolo, che fissa

quel termine; e nei motivi ammette che un termine breve potrebbe talora

essere necessario, ad avviso discrezionale del legislatore.

Ritiene perciò la Corte che non possa discutersi in questa sede

della congruità del termine in esame; del resto, solitamente

giustificata con la esigenza di rendere rapida la definizione di

controversie che, come quelle relative agli assegni familiari, hanno

contenuto spiccatamente sociale. E limita quindi il suo giudizio alla

norma che statuisce sulla decorrenza del termine predetto.

2. - Questa norma non si accorda con l'art. 113 della Costituzione.

A parte che essa deroga senza alcuna giustificazione al sistema cui

è ispirato quello generale delle notificazioni e delle comunicazioni a

mezzo del servizio postale, il quale aderisce al criterio della

recezione, è decisivo osservare che l'altro principio, quello della

spedizione, adottato nella norma denunciata, fa decorrere il termine

per la proposizione dell'azione giudiziaria dall'avverarsi di un fatto

che si manifesta fuori della sfera giuridica dell'interessato, e del

cui verificarsi questi è in grado di avere notizia solo se e quando ne

riceva comunicazione. Ma la conoscenza della decisione del Ministro

può ritardare, a causa degli impedimenti che possono colpire la sfera

dell'ufficio postale; ed allora il termine per ricorrere al giudice

potrebbe in fatto ridursi o financo restare eliminato, e rimarrebbe

condizionata alla diligenza di quell'ufficio, e comunque al fatto delle

persone addette ad esso, la possibilità di una reazione

giurisdizionale del destinatario o di una reazione adeguata.

Questa Corte ha deciso altra volta (sentenza 22 novembre 1962, n.

93) che il diritto di difesa deve essere regolato dalla legge ordinaria

in modo da assicurarne l'effettività e da non renderne l'esercizio

estremamente difficile; e la particolare natura delle controversie

relative agli assegni familiari non può essere motivo di pregiudizio

alla esplicazione di un diritto garantito costituzionalmente. Assicura

invece questa esplicazione il principio che fa esaurire nella recezione

il procedimento di notificazione o di comunicazione a mezzo del

servizio postale dell'atto contro cui la parte può avere interesse a

reclamare.

È ovviamente di nessun rilievo l'obiettare che, secondo la

prevalente interpretazione del sistema, per il disposto dell'art. 98

del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, richiamato nell'art. 58 del T.U.

sugli assegni familiari, la parte può esperire l'azione giudiziaria

dopo che siano trascorsi sessanta giorni dalla presentazione del

ricorso al Ministro, ove entro tale termine il ricorso non sia stato

deciso. Tale facoltà non è data per rendere possibile quella azione

quando la parte abbia ricevuto in ritardo o non abbia ricevuto la

comunicazione della decisione ministeriale, e quindi quale mezzo di

protezione contro il pericolo che l'interessato decada dall'azione

giudiziaria per avere ignorato che gli è stata spedita la

comunicazione predetta. È data per stimolare il Ministro all'esame

sollecito del ricorso contro la decisione del Comitato; tanto vero che

non viene meno il diritto dell'interessato alla tutela giurisdizionale

se egli, confidando nella fondatezza delle sue istanze, attendesse il

completarsi del procedimento che ha iniziato (arg. art. 460 del Codice

di procedura civile).

3. - La norma impugnata deve dichiararsi illegittima anche per

quanto si riferisce alla decorrenza del termine per il ricorso al

Ministro. Infatti la regola che fa iniziare tale termine dalla consegna

all'ufficio postale della lettera con cui si comunica all'interessato

la decisione sfavorevole del Comitato speciale è pure lesiva del

diritto alla tutela giurisdizionale, perché un irregolare

funzionamento di quell'ufficio, ove provocasse la decadenza dal ricorso

al Ministro, rendendo immutabile la pronunzia del Comitato,

precluderebbe l'azione giudiziaria.

Non è dubbio che, se si applica alla specie il ricordato art. 98

del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, la parte, come, dopo il decorso di

un uguale termine, può agire in via giudiziaria ove il Ministro non si

sia pronunziato sul ricorso contro la deliberazione del Comitato, così

ha facoltà di ricorrere al Ministro se il Comitato non avrà deciso

entro sessanta giorni sull'istanza ad esso proposta. Ma le

considerazioni sopra svolte circa le finalità della norma che

attribuisce quel potere valgono a convincere che la sua attribuzione

non elimina nemmeno il vizio di illegittimità della disposizione che

fa decorrere dalla data di spedizione postale anche il termine per il

ricorso al Ministro contro la decisione del Comitato speciale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma

quarto, del T.U. delle leggi sugli assegni familiari, approvato con

D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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