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(Art. 13 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 1 D.Lgt. 1 agosto 1945, n. 692). ((Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto cio' che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro. Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

  • 1)di diaria o d'indennita' di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
  • 2)di rimborsi a pie' di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;
  • 3)di indennita' di anzianita';
  • 4)di indennita' di cassa;
  • 5)di indennita' di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;
  • 6)di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalita', per eventi eccezionali e non ricorrenti, purche' non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale. L'articolo 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e' abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi. L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo. La retribuzione come sopra determinata e' presa, altresi', a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.))

Testo in vigore dal 1 maggio 1969 al 1 maggio 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 1969

Confronto con la versione in vigore dal 19 ottobre 1961 al 1 maggio 1969. 416 parole tolte, 190 parole aggiunte in 22 capoversi.

(Art. 13 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 1 D.Lgt. 1 agosto 1945, n. 692). tolto: Il contributo per gli assegni familiari e' dovuto sull'intero ammontare della retribuzione lorda corrisposta a ciascun prestatore di lavoro. Agli effetti del calcolo del contributo, per retribuzione si intende aggiunto: Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto cio' che il lavoratore ricevetolto: , in denaro aggiunto: dal datore di lavoro in danaro o in natura, tolto: direttamente dal datore di lavoro per compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi ritenutatolto: . Pertanto, nella determinazione della retribuzione, in aggiunta al salario e allo stipendio:

tolto: A) debbono computarsi tutteaggiunto: , in dipendenza del rapporto di lavoro. Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

1) di tolto: compenso per lavoro straordinario, qualunque ne sia la natura o la durata, per lavoro notturno, per lavoro festivo;

tolto: 2) di provvigione, di cointeressenza, di partecipazione agli utili o al prodotto, di percentuali di servizio, di assegno di carica o grado;

tolto: 3) di premio, di indennita' o di assegno particolare che il datore di lavoro ordinariamente corrisponde ai lavoratori occupati in determinate condizioni di lavoro, di tempo e di localita', come gli assegni variabili e le competenze accessorie chilometriche a tempo determinato, i premi per economia di combustibile e per ricupero di ritardi e simili per il personale delle imprese di trasporto, le indennita' di linea, di varo, di supertonnellaggio e simili per il personale della navigazione, le indennita' similari dovute al personale di volo della navigazione aerea, le indennita' di residenza, di localita' disagiata, di sottosuolo, di montagna, di zona malarica, di lavori pericolosi o dannosi e simili;

tolto: 4) di gratificazione annuale o periodica quali le mensilita' e le settimane eccedenti le normali, come la 13ª e la doppia mensilita' e la 53ª settimana, escluse le gratificazioni e le elargizioni concesse una volta tanto dal datore di lavoro;

tolto: 5) di diaria o di indennita' di trasferta, aggiunto: diaria o d'indennita' di trasferta in cifra fissa, limitatamente al tolto: 40% aggiunto: 50 per cento del loro ammontaretolto: , esclusi sempre iaggiunto: ;

aggiunto: 2) di rimborsi a pie' di lista tolto: come ogni altro compenso o somma qualsiasi che abbia carattere di aggiunto: che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;

Mostra gli altri 14 capoversi cambiati

tolto: 6) di compenso per ferie o festivita' nazionali godute;

tolto: 7) di assegno temporaneo di guerraaggiunto: 3) di indennita' di anzianita';

tolto: 8aggiunto: 4) di indennita' tolto: agli ex combattenti aggiunto: di cassa;

tolto: 9aggiunto: 5) di indennita' di panatica tolto: in ragione del 40% della somma per tale titolo corrisposta ai aggiunto: per i marittimi a terraaggiunto: , in sostituzione del trattamento di bordoaggiunto: , limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;

tolto: 10) di indennita' di famiglia;

tolto: 11) di indennita' di presenza, di premio di assiduita', operosita' e simili e di carovita, comunque denominati, anche se esclusi dia disposizioni di legge o di contratto.

tolto: B) Non debbono computarsi le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

tolto: 1) di prestazioni a carico di gestioni previdenziali e mutualistiche qualiaggiunto: 6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalita', per eventi eccezionali e non ricorrenti, purche' non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale. L'articolo 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, tolto: gli assegni di malattia, di integrazione guadagni, di congedo matrimoniale, di nuzialita' e natalita' e di trattamento di richiamo alle armi;

tolto: 2) di compenso per ferie o festivita' nazionali non godute;

tolto: 3) di mancia;

tolto: 4) di indennita' sostitutiva dei preavviso e di anzianita';

tolto: 5) di indennita' di cassa, di rappresentanza e di sfollamento;

tolto: 6) di indennita' vestiario;

tolto: 7) di indennita' per rischio di guerra aggiunto: approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e' abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi. L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo. La retribuzione come sopra determinata e' presa, altresi', a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art27 · fonte del testo

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