[1](Art. 27 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

[2]Contro i morosi al pagamento dei contributi l'Istituto nazionale della previdenza sociale puo' emettere ingiunzione di pagamento comprensiva della quota dovuta, degli interessi di mora e delle eventuali spese. L'ingiunzione sara' resa esecutiva dal pretore del capoluogo della provincia ove e' la sede dell'azienda, osservate per il procedimento le norme stabilite dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che approva il testo unica delle disposizioni relative alla, riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. L'ingiunzione costituisce titolo valido per l'iscrizione della ipoteca sugli immobili del datore di lavoro moroso, dopo la scadenza del termine per l'opposizione.

Testo vigente dal 7 settembre 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art84 · fonte del testo

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