Art. 26 — (R) Pagamento o deposito dell'indennità provvisoria

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Trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto determinativo dell'indennita' provvisoria, l'autorita' espropriante ordina che il promotore dell'espropriazione effettui il pagamento delle indennita' che siano state accettate, ovvero il deposito delle altre indennita' presso la Cassa depositi e prestiti. (R) L'autorita' espropriante ordina il pagamento diretto dell'indennita' al proprietario, qualora questi abbia assunto ogni responsabilita' in ordine ad eventuali diritti dei terzi, e puo' disporre che sia prestata una idonea garanzia entro un termine all'uopo stabilito. (R) Se il bene e' gravato di ipoteca, al proprietario e' corrisposta l'indennita' previa esibizione di una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizza la riscossione della somma. (R) Se il bene e' gravato da altri diritti reali, ovvero se sono presentate opposizioni al pagamento della indennita', in assenza di accordo sulle modalita' della sua riscossione, il beneficiario dell'espropriazione deposita la somma presso la Cassa depositi e prestiti. In tal caso, l'effettivo pagamento ha luogo in conformita' alla pronuncia dell'autorita' giudiziaria, adita su domanda di chi vi abbia interesse. (R) Qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il proprietario puo' in qualunque momento percepire la somma depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l'importo effettivamente spettante. (R) La Cassa depositi e prestiti provvede al pagamento delle somme ricevute a titolo di indennita' di espropriazione e in relazione alle quali non vi sono opposizioni di terzi, quando il proprietario produca una dichiarazione in cui assume ogni responsabilita' in relazione ad eventuali diritti dei terzi. (R) Dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 e' data immediata notizia al terzo che risulti titolare di un diritto ed e' curata la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. (R) Il provvedimento dell'autorita' espropriante diventa esecutivo col decorso di trenta giorni dal compimento delle relative formalita', se non e' proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare dell'indennita' o per la garanzia. (R) Se e' proposta una tempestiva opposizione, l'autorita' espropriante dispone il deposito delle indennita' accettate o convenute presso la Cassa depositi e prestiti. (R) Il promotore dell'espropriazione esegue il pagamento dell'indennita' accettata o determinata dai tecnici, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto che ha ordinato il pagamento, salvo il caso in cui egli abbia proposto, entro lo stesso termine, l'opposizione alla stima definitiva della indennita'. (R) In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennita' di espropriazione, l'autorita' espropriante emette senz'altro il decreto di esproprio. (R)

Testo in vigore dal 16 agosto 2001 al 6 febbraio 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;327~art26 · fonte del testo

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