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[1](Art. 11, parte, R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121).
[2]Quando uno degli ufficiali del soppresso ruolo tecnico di artiglieria trasferiti nei ruoli dei generali o dell'arma di artiglieria non venisse a conseguire la promozione per mancanza di vacanza utile al suo avanzamento prima del raggiungimento dei limiti di eta' assegnati al grado per le armi combattenti, sara' trattenuto in servizio col grado medesimo fino al raggiungimento dei maggiori limiti di eta' che erano stabiliti pel soppresso ruolo tecnico di artiglieria e sara' pel maggior tempo considerato in soprannumero, senza pero' poter aspirare all'avanzamento finche' rimanga in tale posizione. Le vacanze che ne conseguono nei gradi di subalterno non possono essere ricoperte finche' gli ufficiali predetti non cessino dal servizio.
Testo in vigore dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011
