Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011. 121 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: (Art. 11, parte, R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121).
tolto: Quando uno degli ufficiali del soppresso ruolo tecnico di artiglieria trasferiti nei ruoli dei generali o dell'arma di artiglieria non venisse a conseguire la promozione per mancanza di vacanza utile al suo avanzamento prima del raggiungimento dei limiti di eta' assegnati al grado per le armi combattenti, sara' trattenuto in servizio col grado medesimo fino al raggiungimento dei maggiori limiti di eta' che erano stabiliti pel soppresso ruolo tecnico di artiglieria e sara' pel maggior tempo considerato in soprannumero, senza pero' poter aspirare all'avanzamento finche' rimanga in tale posizione. Le vacanze che ne conseguono nei gradi di subalterno non possono essere ricoperte finche' gli ufficiali predetti non cessino dal servizio.aggiunto: Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito-art. 170 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art170 · fonte del testo
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