Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
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2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011. 249 parole tolte, 21 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: (Legge 11 marzo 1926, n. 398, modificata dall'art. 2aggiunto: Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. tolto: decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, 2122, dall'art. 1 delR. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, dall'art. 18 del R. decreto-legge 6 febbraio 1923, n. 69, e dalla legge 17 aprile 1930, n. 458).
tolto: L'avanzamento ha luogo per arma e per corpo:
tolto: fino al grado di generale di divisione dei Carabinieri Reali per l'arma dei Reali carabinieri;
tolto: fino al grado di generale di brigata per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio;
tolto: fino al grado di tenente generale d'artiglieria, di tenente generale dei genio e di tenente generale del servizio tecnico automobilistico, rispettivamente per gli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria, del servizio specialisti del genio e del servizio tecnico automobilistico;
tolto: fino al grado di tenente generale medico, e commissario, per i corpi sanitario (esclusi i farmacisti) e di commissariato;
tolto: fino al grado di colonnello per gli ufficiali del corpo di amministrazione, del corpo veterinario e del ruolo dei farmacisti militari, nonche' per gli ufficiali di cavalleria e artiglieria del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni e allevamento quadrupedi;
tolto: fino al grado di tenente colonnello per gli ufficiali di sussistenza.
tolto: All'avanzamento al grado di generale di divisione concorrono solamente i generali di brigata delle armi di fanteria, artiglieria (ruolo combattente), cavalleria e genio (ruolo combattente) ed a quello di generale di corpo d'armata, concorrono soltanto i generali di divisione, salvo il disposto dell'art. 75. aggiunto: Esercito-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art2 · fonte del testo
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