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[1](Art. 2, parte, R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2326).

[2]Le proposte di avanzamento ai gradi' di ufficiale del Regio esercito, ai sensi del precedente articolo, debbono pervenire al Ministero della guerra, per il tramite di quello delle colonie, annotate da tutte le autorita' gerarchiche militari e dal Governatore.

[3]Sulla proposta decide definitivamente e con giudizio insindacabile il Ministro della guerra, sentito, per le sole promozioni ai gradi di ufficiale fino a quello di maggiore, il parere di una apposita commissione da nominarsi con decreto reale su proposta del Ministro stesso e per le promozioni ai gradi superiori il parere della Commissione centrale d'avanzamento.

Testo in vigore dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art163 · fonte del testo

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