Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
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2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011. 316 parole tolte, 23 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: (Art. 22 legge 17 aprile 1930, n. 480).
tolto: a) Il riassorbimento delle eccedenze prodotte nei capitani e nei maggiori dell'arma di fanteria dal R. decreto-legge n. 2532 dell'8 novembre 1928, sara' regolato dal Ministro della guerra a cominciare da quando saranno stati promossi ai gradi superiori rispettivamente i capitani reclutati nel 1915 e 1916 e i tenenti reclutati in base alla circolare 654 del giornale militare 1920 che non abbiano successivamente - in conseguenza dell'applicazione dell'art. 12 della legge 11 marzo 1926, n. 397 - preso posto nel ruolo d'anzianita' dopo l'ultimo dei capitani o dei tenenti di cui sopra.
tolto: Il riassorbimento sara' fatto effettuando le promozioni da capitano a maggiore e da tenente a capitano nella misura di tre quarti del numero delle vacanze che si produrranno negli anzidetti gradi.
tolto: Il riassorbimento delle eccedenze, per l'arma di cavalleria, previsto dalR. decreto-legge n. 2532 dell'8 novembre 1928, sara' effettuato, come era stabilito, a cominciare dal 1° gennaio 1931.
tolto: Fino a quando non sara' completato il riassorbimento delle anzidette eccedenze sara' lasciato scoperto il corrispondente numero di posti di ufficiali subalterni complessivamente fra le varie armi e corpi.
tolto: b) I posti resisi vacanti in seguito al collocamento in ausiliaria dei maggiori e dei capitani di fanteria e cavalleria in base al Capo V della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, ed al trasferimento nei commissari di leva in base al Capo VI della citata legge non saranno disponibili per il reclutamento di ufficiali subalterni e saranno destinati al riassorbimento degli ufficiali promossi in soprannumero in base al Regio decreto-legge n. 2532 dell'8 novembre 1928.
tolto: Qualora al termine del periodo di 5 anni previsto dall'articolo 44 della citata legge n. 1626 il riassorbimento di cui al precedente comma non fosse ultimato, il riassorbimento stesso verra' effettuato con le norme della lettera a) del presente articolo e del Capo VI della legge 20 dicembre 1932, n. 1626.aggiunto: Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito-art. 164 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art164 · fonte del testo
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