Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 31 legge 10 luglio 1930, n. 957).

[2]Le autorita' chiamate a pronunziarsi in merito all'avanzamento degli ufficiali in congedo debbono, in base alle note personali, ai risultati dei corsi e periodi di esercitazione di cui all'articolo 142 del presente testo unico e ai titoli di cui ai successivi articoli 146 e 152, esaminare anzitutto se l'ufficiale puo' essere ritenuto idoneo a disimpegnare bene le funzioni del proprio grado, dopo di che lo prenderanno in esame nei riguardi dell'avanzamento.

[3]Di quanto precede dovra', cessare l'atto cenno nel giudizio in merito all'avanzamento.

Testo in vigore dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art134 · fonte del testo

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