Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
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2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011. 207 parole tolte, 23 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: (Art. 25 legge 10 luglio 1930, n. 957).
tolto: Per gli ufficiali di complemento dei corpi sanitario, veterinario, commissariato, sussistenza, amministrazione costituiscono titoli per l'avanzamento a scelta:
tolto: 1° l'aver prestato lodevole servizio come ufficiali in servizio permanente effettivo;
tolto: 2° l'aver prestato, durante la guerra, almeno un anno di effettivo lodevole servizio presso comandi, reparti, o servizi dell'Esercito operante;
tolto: 3° l'aver prestato lodevolmente tale servizio, anche per un tempo inferiore, quando l'allontanamento dalla fronte sia stato determinato da ferita o infermita' riportata comunque in servizio od a causa di servizio ed aver ottenuto, per fatti di guerra, ricompense al valor militare di grado non inferiore alla croce di guerra al valor militare;
tolto: 4° l'aver prestato lodevole servizio nelle Colonie, per almeno sei mesi, riportando classifiche non inferiori al buono con punti tre;
tolto: 5° l'aver prestato lodevole servizio presso altre forze armate, riportando rapporti favorevoli;
tolto: 6° l'essere in possesso di titoli accademici superiori a quelli richiesti per la nomina ad ufficiale di complemento ed in particolar modo:
tolto: a) libera docenza in una branca di scienza che abbia attinenza con il Corpo al quale l'ufficiale appartiene;
tolto: b) altri titoli accademici riferentisi alle scienze suddette;
tolto: c) pubblicazioni scientifiche, da valutarsi tenuto conto dell'affinita' dell'argomento trattato con il Corpo al quale l'ufficiale appartiene.aggiunto: Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito-art. 152 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art152 · fonte del testo
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