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[1](Art. 2 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

[2]Le deliberazioni comunali aventi oggetto materie contemplate dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione elementare non sono esecutive se non sono approvate dal Consiglio scolastico o dal provveditore, secondo le rispettive competenze. Quando l'autorita' comunale non deliberi sulle operazioni fatte obbligatorie dalla legge e dai regolamenti scolastici oppure deliberi sulle operazioni stesse in modo non rispondente ai fini di legge senza ottenere l'approvazione delle autorita' scolastiche competenti, si sostituiscono ad essa il Consiglio scolastico e il provveditore, secondo le rispettive competenze, promovendo, ove occorrano, i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa ai termini dell'art. 220 del testo unico della legge comunale e provinciale. Quando l'urgenza del caso lo richieda, nelle ipotesi del presente articolo, il provveditore ha facolta' di deliberare il luogo del Consiglio, sottoponendogli il relativo provvedimento, per la ratifica, nella sua prima adunanza.

Testo in vigore dal 23 aprile 1928 al 27 giugno 1930

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art53 · fonte del testo

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