[2]L'amministrazione delle scuole dei Comuni ai quali, in applicazione dell'art. 16 della legge 4 giugno 1911, n. 487, fu concessa l'autorizzazione di amministrare direttamente le scuole, e' riassunta dal Provveditorato se l'Amministrazione comunale ha trascurato l'adempimento della legge e dei regolamenti scolastici. In tal caso, il contributo che il Comune deve versare alla tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo seguente, e' liquidato computando a carico del Comune l'ammontare delle spese scolastiche deliberate dal Comune stesso in piu' del contributo precedente, durante il periodo di amministrazione diretta delle scuole.
Testo vigente dal 23 aprile 1928
