[1](Art. 25 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]A fondamento e coronamento della istruzione elementare in ogni suo grado e' posto l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta nella tradizione cattolica.

[3]All'istruzione religiosa si provvede, nei giorni e nelle ore stabilite a norma del regolamento, per mezzo di insegnanti delle classi, i quali siano reputati idonei a questo ufficio e lo accettino, o di altre persone la cui idoneita' sia riconosciuta dal Regio provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico.

[4]Per l'idoneita' cosi' dei maestri come delle altre persone ad impartire l'istruzione religiosa il Regio provveditore si attiene al conforme parere della competente autorita' ecclesiastica.

[5]Sono esentati dall'istruzione religiosa nella scuola i fanciulli i cui genitori dichiarino di volervi provvedere personalmente.

Testo vigente dal 23 aprile 1928

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 363/1985

    Altra decisione
    21 dicembre 1985

    Va ordinata la restituzione al giudice a quo degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 27, 28, 29 e 30 r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, in relazione all'art. 112 r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 e al d.P.R. 14 giugno 1955, n. 503, nonché dell'art. 36 l. 27 maggio 1929, n. 810, sollevato in quanto tali norme, considerando la religione cattolica come fondamento e coronamento dell'istruzione elementare, contrasterebbero con gli artt. 3, 7, 8, 19, 21, 29, 30, 31, 33 e 34 Cost.. Infatti, nelle more della decisione, è stata pubblicata, sulla G.U. n. 28 del 10 aprile 1985, la l. 25 marzo 1985, n. 121, che autorizza "Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la S. Sede" e lo scambio degli strumenti di ratifica con la S. Sede è avvenuta il 3 giugno 1985 (come da comunicato in Gazzetta Ufficiale 20 giugno 1985, n. 144). Cosicché attualmente, ai sensi dell'art. 1 del Protocollo addizionale 18 febbraio 1984, è espressamente sancito che "si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano", mentre l'art. 9, punto 2, dell'Accordo, si limita ad assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole non universitarie, sulla premessa che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, ma proclama contestualmente il rispetto per la libertà di coscienza e per la responsabilità educativa dei genitori, garantendo a tutti il diritto di scegliere se avvalersi o non di detto insegnamento.

    Art. 700 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 7 cost. · Art. 8 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art27 · fonte del testo

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