[1](Art. 25 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]A fondamento e coronamento della istruzione elementare in ogni suo grado e' posto l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta nella tradizione cattolica.
[3]All'istruzione religiosa si provvede, nei giorni e nelle ore stabilite a norma del regolamento, per mezzo di insegnanti delle classi, i quali siano reputati idonei a questo ufficio e lo accettino, o di altre persone la cui idoneita' sia riconosciuta dal Regio provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico.
[4]Per l'idoneita' cosi' dei maestri come delle altre persone ad impartire l'istruzione religiosa il Regio provveditore si attiene al conforme parere della competente autorita' ecclesiastica.
[5]Sono esentati dall'istruzione religiosa nella scuola i fanciulli i cui genitori dichiarino di volervi provvedere personalmente.
Testo vigente dal 23 aprile 1928
