[1](Art. 260 e 229, 2° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]A cominciare dall'anno scolastico 1923-24, in tutte le prime classi delle scuole elementari alloglotte l'insegnamento e' impartito in lingua italiana.

[3]Nell'anno scolastico 1924-25, anche nelle seconde classi di dette scuole si insegnera' in italiano.

[4]Negli anni scolastici successivi, si procedera' analogamente per le altre classi fino a che, in un numero di anni uguale a quello dell'intero corso, in tutte le classi si insegnera' in italiano.

[5]Fino a che non sia avvenuta la sostituzione della lingua di insegnamento a norma dei commi precedenti, nessun maestro, salvo casi di necessita', puo' insegnare in lingua diversa dall'italiana se non sia ad essa regolarmente abilitato.

Testo vigente dal 23 aprile 1928

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art272 · fonte del testo

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