[1](Art. 28 R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).

[2]Il grado superiore, fino alla classe 5ª, comprende, oltre allo svolgimento sistematico delle materie del grado inferiore, con particolare estensione delle letture storiche di religione cattolica, avendo riguardo alla tradizione agiografica locale e nazionale:

[3]1° lezioni sulla morale e sul dogma cattolico, sulla base dei dieci comandamenti e delle parabole del Vangelo; principi della vita religiosa e del culto; Sacramenti e rito secondo la credenza e la prassi cattolica;

[4]2° lettura di libri utili ad orientare il fanciullo rispetto ai problemi della vita domestica e sociale;

[5]3° storia e geografia, con particolare riguardo all'Italia; nozioni sommarie e letture circa la struttura geografica, ammnistrativa, agricola, industriale, commerciale, bancaria e le condizioni del mercato del lavoro dei paesi verso i quali sono orientati e si orientano le correnti migratorie permanenti e temporanee della regione;

[6]4° nozioni e letture sull'ordinamento dello Stato, sulla amministrazione della giustizia e i doveri e i diritti dell'uomo e del cittadino, nozioni di economia;

[7]5° calcoli elementari, geometrici e aritmetici;

[8]6° elementi di scienze; formazione di raccolte con esemplari procurati nelle gite scolastiche; igiene;

[9]7° disegno applicato;

[10]8° educazione fisica.

Testo vigente dal 23 aprile 1928

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 363/1985

    Altra decisione
    21 dicembre 1985

    Va ordinata la restituzione al giudice a quo degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 27, 28, 29 e 30 r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, in relazione all'art. 112 r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 e al d.P.R. 14 giugno 1955, n. 503, nonché dell'art. 36 l. 27 maggio 1929, n. 810, sollevato in quanto tali norme, considerando la religione cattolica come fondamento e coronamento dell'istruzione elementare, contrasterebbero con gli artt. 3, 7, 8, 19, 21, 29, 30, 31, 33 e 34 Cost.. Infatti, nelle more della decisione, è stata pubblicata, sulla G.U. n. 28 del 10 aprile 1985, la l. 25 marzo 1985, n. 121, che autorizza "Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la S. Sede" e lo scambio degli strumenti di ratifica con la S. Sede è avvenuta il 3 giugno 1985 (come da comunicato in Gazzetta Ufficiale 20 giugno 1985, n. 144). Cosicché attualmente, ai sensi dell'art. 1 del Protocollo addizionale 18 febbraio 1984, è espressamente sancito che "si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano", mentre l'art. 9, punto 2, dell'Accordo, si limita ad assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole non universitarie, sulla premessa che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, ma proclama contestualmente il rispetto per la libertà di coscienza e per la responsabilità educativa dei genitori, garantendo a tutti il diritto di scegliere se avvalersi o non di detto insegnamento.

    Art. 700 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 7 cost. · Art. 8 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art30 · fonte del testo

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