[1](Art. 27 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]L'istruzione del grado inferiore comprende, oltre agli esercizi del grado preparatorio, tra i quali si da' particolare sviluppo al canto, al disegno in rapporto agli altri insegnamenti, ed alla ginnastica: 1° preghiere e nozioni fondamentali della dottrina cristiana; brevi e chiare sentenze e narrazioni di immediata significazione, ricavate dalle Scritture e segnatamente dai Vangeli; successivamente, racconti di storia sacra illustrazione del Pater;

[3]2° letture e scritture;

[4]3° insegnamento dell'aritmetica elementare e nozioni sul sistema metrico;

[5]4° esercizi orali di traduzione dal dialetto; facili esercizi di esposizione per iscritto; recitazione di inni nazionali e di poesie; 5° nozioni varie, con sopraluoghi per la diretta esperienza del lavoro agricolo ed industriale; conoscenza di opere d'arte, ricordi e monumenti;

[6]6° rudimenti di geografia.

[7]Nei luoghi in cui non siano istituite classi del grado superiore, viene insegnata, altresi', la storia del Risorgimento nazionale fino ai nostri giorni.

Testo vigente dal 23 aprile 1928

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 363/1985

    Altra decisione
    21 dicembre 1985

    Va ordinata la restituzione al giudice a quo degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 27, 28, 29 e 30 r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, in relazione all'art. 112 r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 e al d.P.R. 14 giugno 1955, n. 503, nonché dell'art. 36 l. 27 maggio 1929, n. 810, sollevato in quanto tali norme, considerando la religione cattolica come fondamento e coronamento dell'istruzione elementare, contrasterebbero con gli artt. 3, 7, 8, 19, 21, 29, 30, 31, 33 e 34 Cost.. Infatti, nelle more della decisione, è stata pubblicata, sulla G.U. n. 28 del 10 aprile 1985, la l. 25 marzo 1985, n. 121, che autorizza "Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la S. Sede" e lo scambio degli strumenti di ratifica con la S. Sede è avvenuta il 3 giugno 1985 (come da comunicato in Gazzetta Ufficiale 20 giugno 1985, n. 144). Cosicché attualmente, ai sensi dell'art. 1 del Protocollo addizionale 18 febbraio 1984, è espressamente sancito che "si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano", mentre l'art. 9, punto 2, dell'Accordo, si limita ad assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole non universitarie, sulla premessa che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, ma proclama contestualmente il rispetto per la libertà di coscienza e per la responsabilità educativa dei genitori, garantendo a tutti il diritto di scegliere se avvalersi o non di detto insegnamento.

    Art. 700 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 7 cost. · Art. 8 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art29 · fonte del testo

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