[1](Art. 137 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 7 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125; art. 6 R. decreto 7 aprile 1927, n. 640).

[2]L'insegnante puo' ottenere, per ragioni di salute, congedi per non oltre due mesi in ciascun anno scolastico.

[3]Se l'assenza dalla scuola si prolunga per oltre 10 giorni l'insegnante e' tenuto ad esibire certificato medico.

[4]Durante l'assenza per ragioni di salute il maestro ha diritto allo stipendio intero.

[5]Decorsi i due mesi di assenza, l'insegnante che non e' in grado di riprendere servizio, puo' far domanda di essere collocato in aspettativa per motivi di salute. L'aspettativa non puo' eccedere i due anni; cessa col cessare della causa.

[6]All'aspettativa per motivi di salute, quando sia stata concessa per la durata massima, non puo' seguire l'aspettativa per motivi di famiglia a meno che non concorrano circostanze gravi ed eccezionali, delle quali e' giudice insindacabile l'autorita' competente. Due periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia, interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'una o dell'altra aspettativa.

[7]Durante l'aspettativa il maestro ha diritto a meta' dello stipendio.

[8]Durante l'assenza o l'aspettativa l'autorita' scolastica governativa o comunale puo' accertare, sempre che creda, la sussistenza del male mediante visita fiscale.

[9]Salvo i casi di assoluta necessita', il maestro non puo' assentarsi dalla scuola prima di aver ottenuto il congedo o l'aspettativa.

[10]Il congedo e' accordato dal direttore o dal podesta' secondo che trattasi di maestri del ruolo regionale o comunale; l'aspettativa e' concessa dal R. provveditore o dal podesta'. 20

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

20

Il Regio D.L. 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni dalla L. 3 gennaio 1939, n. 1, ha disposto (con l'art. 31, comma 4) che "Alle insegnanti di ruolo delle scuole elementari e a quelle delle Regie scuole magistrali e delle annesse classi del grado preparatorio il congedo previsto dall'art. 136 del testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e dall'art. 14 del R. decreto-legge 4 settembre 1925-III, n. 1604, e' concesso per la durata di due mesi e mezzo quando dipenda da gravidanza e da puerperio".

Testo vigente dal 13 gennaio 1939

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 1939

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1928 al 13 gennaio 1939.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni dalla L. 3 gennaio 1939, n. 1, ha disposto (con l'art. 31, comma 4) che "Alle insegnanti di ruolo delle scuole elementari e a quelle delle Regie scuole magistrali e delle annesse classi del grado preparatorio il congedo previsto dall'art. 136 del testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e dall'art. 14 del R. decreto-legge 4 settembre 1925-III, n. 1604, e' concesso per la durata di due mesi e mezzo quando dipenda da gravidanza e da puerperio".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art136 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari