[1](Art. 151 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 11 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).

[2]Contro i maestri incolpati di negligenza abituale, di trasgressione dei doveri che loro sono imposti dalle leggi e dai regolamenti scolastici, di fatti onde sia gravemente compromessa la loro reputazione e la loro moralita' come cittadini o come insegnanti o di aver fatto propaganda di principi contrari all'ordine morale e alle istituzioni dello Stato, possono, secondo la gravita' dei casi, essere pronunciate le seguenti pene:

[3]1° la censura, che consiste in una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;

[4]2° la sospensione dallo stipendio fino a 10 giorni;

[5]3° la sospensione dall'ufficio, la quale consiste nel divieto fatto al maestro di esercitare le sue funzioni e non puo' essere maggiore di 6 mesi. Essa trae seco, pel tempo in cui dura, la privazione dello stipendio; e oltre a cio' questo tempo non e' computato negli anni di servizio;

[6]4° il licenziamento, il quale importa la perdita di tutti i diritti derivanti dalla nomina;

[7]5° la interdizione scolastica, la quale importa, oltre gli effetti del licenziamento, la privazione di tutti i diritti e di tutti i vantaggi che derivano al maestro dal suo diploma. Essa e' temporanea o perpetua: se temporanea non puo' essere minore di tre mesi.

[8]In casi di lieve mancanza il direttore o il podesta' secondo che si tratti di maestri dei ruoli regionali o comunali, o qualunque altra autorita' scolastica superiore, possono infliggere ai maestri l'avvertimento per iscritto con esortazione a non piu' ricadere nella mancanza. Dell'avvertimento non si tiene nota nello stato di servizio del maestro e contro di esso non e' ammesso alcun ricorso.

[9]Nei casi di punizione per assenze arbitrarie e indipendentemente dalla punizione stessa, il maestro e' tenuto a rimborsare la spesa per la supplenza e quella eventuale di visita fiscale.

Testo vigente dal 23 aprile 1928

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art150 · fonte del testo

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